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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30745/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non escludibili profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio definito con sentenza del Tribunale di Roma del 15 novembre 2024, l'imputato aveva aderito a un patteggiamento. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, il difensore deduceva vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., lamentando che il giudice non avesse verificato la sussistenza di cause di non punibilità e, in particolare, non avesse prosciolto l'imputato per non aver commesso il fatto. La Corte rileva però che, in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione è oggi limitato alle tassative ipotesi di violazione di legge previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che non è deducibile in tale sede la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; richiamando inoltre il principio secondo cui, nel patteggiamento, non grava sul giudice un obbligo di specifica motivazione sulla responsabilità, salvo il dovere di prosciogliere quando l'innocenza emerga in modo evidente dagli atti.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Norma evocata dal ricorrente per sostenere la necessità del proscioglimento in presenza di una causa di non punibilità o dell'evidenza dell'innocenza; la Corte ne ribadisce il limite operativo nel giudizio di patteggiamento, dove il proscioglimento va disposto solo se l'innocenza risulti evidente dagli atti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Dopo la riforma del 2017, l'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammessa solo per le violazioni di legge tassativamente previste dalla disposizione; non è quindi deducibile il vizio relativo alla mancata verifica ex art. 129 c.p.p.

  • l. n. 103 del 2017

    Ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., restringendo l'ambito di ricorribilità per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è proponibile solo nei limiti tassativi stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sicché non è deducibile come vizio di legittimità la sola omessa verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • Nel patteggiamento l'accordo tra le parti implica una sostanziale adesione dell'imputato alla definizione concordata del processo, con conseguente esclusione di un generale obbligo del giudice di motivare sulla responsabilità, fermo il potere-dovere di pronunciare proscioglimento quando la prova dell'innocenza emerga in modo evidente dagli atti.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando non siano esclusi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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