Cassazione Penale, Sentenza n. 24342/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della pena pecuniaria sostitutiva. L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Catania, con rito abbreviato, a 8 mesi di reclusione per il reato di evasione (art. 385 c.p.), sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Catania. La Corte territoriale aveva negato la sostitutiva perché non era stata prodotta procura speciale al difensore e perché la richiesta era ritenuta generica. Il ricorrente ha sostenuto che le modifiche legislative non richiedono procura speciale per la pena pecuniaria sostitutiva e che la richiesta non poteva essere considerata generica alla luce della modesta entità della pena e dell'assenza di elementi ostativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla questione della pena pecuniaria sostitutiva. Ha statuito che la mancanza di procura speciale non impedisce l'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva ex art. 20-bis c.p., poiché la procura speciale o il consenso personale sono richiesti solo per semilibertà, detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 58 L. 689/81 come riformulato. Ha inoltre censurato la motivazione apodittica della Corte di appello sul carattere 'generico' della richiesta, ricordando l'obbligo di valutare i criteri di cui all'art. 133 c.p. e di motivare, in chiave prognostica, il diniego della sanzione sostitutiva. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla valutazione dell'applicabilità della pena pecuniaria sostitutiva e la Corte ha rinviato la materia ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catania per nuovo giudizio su quel punto; il resto della condanna rimane in piedi. È stato anche precisato che il reato non è prescritto, dovendosi aggiungere 266 giorni di sospensione ai termini di prescrizione.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di evasione, qui indicata come fattispecie contestata all'imputato.
Prevede la possibilità di applicare pene pecuniarie sostitutive; la Corte ha ritenuto applicabile tale istituto alla pena inflitta (8 mesi), quindi la mancanza di procura speciale non è rilevante per questa sostitutiva.
art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689
Disciplina le pene sostitutive; la riforma richiede procura speciale o consenso personale solo per semilibertà, detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità, non per la pena pecuniaria sostitutiva.
art. 59 legge 24 novembre 1981, n. 689
Individua le condizioni ostative all'applicazione delle sanzioni sostitutive, riferite al reato e non comprensive automaticamente dei precedenti penali usati genericamente dalla Corte territoriale.
d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022
Decreto di riforma citato come intervenuto sulla disciplina delle sanzioni sostitutive e collegato all'esigenza di lettura combinata con l'art. 133 c.p.
d.lgs. n. 31 del 19 marzo 2024 (c.d. correttivo Cartabia)
Ulteriore riforma che ha specificato i casi in cui è richiesta la procura speciale o il consenso personale per alcune pene sostitutive.
Criteri direttivi per la determinazione della pena; la Corte richiede che le valutazioni fatte ai fini della determinazione della pena siano coerenti con quelle per l'individuazione della sanzione sostitutiva, con continuità e motivazione prognostica.
Richiamato in relazione alla competenza del giudice d'appello nel pronunciarsi sulle sanzioni sostitutive in grado di appello.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen. e art. 11, comma 3, d.l. n. 29/2024 conv. in L. n. 120/2024
Norme procedurali richiamate in relazione al rito di trattazione del ricorso (procedura scritta).
Massime di principio
- La mancanza di procura speciale non preclude di per sé la richiesta e l'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva: procura speciale o consenso personale sono necessari solo per semilibertà, detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità secondo la disciplina vigente.
- Il giudice che nega una sanzione sostitutiva deve motivare in modo puntuale e prognostico le ragioni per cui la sostitutiva sarebbe inidonea a perseguire la finalità rieducativa; non è sufficiente un richiamo generico alla gravità del fatto o alla pericolosità del soggetto.
- La valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. per la determinazione della pena deve essere coerente e continuativa con la valutazione volta a decidere l'applicabilità della sanzione sostitutiva, privilegiando l'applicazione della sostitutiva quando la pena inflitta è compresa verso il minimo ed è priva di elementi ostativi concreti.
- I precedenti penali e la pericolosità sociale vanno indicati e motivati specificamente se si intendono costituire ostacolo all'applicazione della sostitutiva; riferimenti generici non sono idonei a motivare il diniego.
- In caso di esito positivo del ricorso limitato alla questione della sostitutiva, la Corte può annullare la decisione sul punto e rinviare ad altra sezione per nuovo giudizio, lasciando impregiudicata la condanna sostanziale quando non censurata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24314/2025 del 02/07/2025
- Sentenza penale · 2 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24317/2025 del 02/07/2025
- Sentenza penale · 2 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24318/2025 del 02/07/2025
- Sentenza penale · 2 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24320/2025 del 02/07/2025
- Sentenza penale · 2 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24321/2025 del 02/07/2025
- Sentenza penale · 2 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24323/2025 del 02/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →