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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07410/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che esso non si confrontava con il decreto impugnato dell'1 luglio 2025, ma attaccava ancora la precedente ordinanza del 3 marzo 2025, ormai irrevocabile e non tempestivamente impugnata. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Catania, emesso in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revoca di una precedente ordinanza del 3 marzo 2025 con cui era stata revocata la sospensione condizionale della pena. La vicenda nasce da un'istanza del pubblico ministero accolta dal giudice dell'esecuzione; il provvedimento del 3 marzo 2025 risultava annotato come irrevocabile dal 19 aprile 2025. Successivamente la difesa, il 29 maggio 2025, aveva chiesto la "revoca" di tale ordinanza, ma il giudice dell'esecuzione, rilevata l'irrevocabilità del provvedimento già emesso e l'assenza di elementi di novità, aveva dichiarato inammissibile l'istanza con decreto del 1 luglio 2025. Nel ricorso per cassazione si continuava però a contestare la legittimità della precedente ordinanza del 3 marzo 2025, senza confrontarsi con la reale ragione dell'inammissibilità dichiarata dal giudice dell'esecuzione, cioè la tardività e l'irrevocabilità della decisione ormai non più impugnabile.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    il ricorso è inammissibile quando è proposto senza l'osservanza dei termini stabiliti dalla legge o comunque in difetto dei presupposti di ammissibilità connessi alla tempestività dell'impugnazione.

  • art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.

    richiamato quale norma che disciplina il termine per proporre impugnazione; la mancata osservanza del termine comporta l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'impugnazione deve confrontarsi con il provvedimento effettivamente impugnato e con la specifica ratio decidendi che sorregge la decisione, altrimenti il ricorso è inammissibile.
  • Non è ammissibile un ricorso che, sotto l'apparenza di censurare il decreto successivo, miri in realtà a contestare un precedente provvedimento ormai irrevocabile e non tempestivamente impugnato.
  • La tardiva contestazione di un provvedimento divenuto irrevocabile non può essere riaperta mediante un'istanza di revoca o un ricorso che non indichi elementi nuovi rispetto alla decisione già consolidata.
  • La violazione dei termini di impugnazione integra causa di inammissibilità del ricorso e comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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