Cassazione Penale, Sentenza n. 23098/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame del sequestro preventivo: la ricorrente aveva depositato la nomina difensiva tramite il Portale Deposito Atti Penali (PDP) il 2/11/2021 in formato CAdES (.p7m) e l'istanza di riesame in forma cartacea il 4/11/2021; la Procura aveva poi rifiutato il deposito sostenendo mancato invio tramite PEC e il Tribunale aveva ritenuto decisiva l'assenza di sottoscrizione digitale leggibile, dando così inammissibile la richiesta di riesame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte qua, rilevando l'erroneità del rifiuto del deposito tramite PDP e che il file .p7m attesta la firma digitale CAdES; ha ritenuto che l'eventuale mancata lettura della firma fosse un problema tecnico del lettore e non dirimente, ha annullato l'ordinanza del 12/11/2021 e ha rinviato al Tribunale di Roma (ai sensi dell'art.324, co.5 c.p.p.) per un nuovo giudizio con le necessarie verifiche sulla nomina e sul merito.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 24 commi 1 e 2
Consente il deposito telematico di atti tramite il Portale presso gli uffici di Procura e, ai sensi dell'assetto interpretato, include anche l'atto di nomina del difensore
decreto ministeriale 13 gennaio 2021
Ha disciplinato le regole tecniche per l'utilizzo del Portale e ha esteso la possibilità di deposito tramite PDP anche all'atto di nomina del difensore
codice di procedura penale, art. 324 comma 5
Fondamento procedurale per il rinvio al Tribunale competente per un nuovo giudizio dopo l'annullamento del provvedimento impugnato
Massime di principio
- Il deposito della nomina difensiva tramite il Portale PDP in formato .p7m (CAdES) costituisce, di norma, atto validamente sottoscritto digitalmente; l'impossibilità di leggere la firma con un dato programma non ne annulla la validità
- Il rifiuto di un deposito telematico da parte della segreteria o della Procura per motivi tecnici va verificato e motivato correttamente: un rifiuto ingiustificato può determinare l'annullamento del provvedimento che ha dichiarato inammissibile l'atto
- In presenza di dubbi sulla leggibilità della firma digitale, l'ufficio dovrà attivare verifiche tecniche specifiche (software o controlli di firma CAdES) prima di considerare l'atto inesistente o non sottoscritto
- Le norme emergenziali e i decreti tecnici che prevedono il deposito tramite PDP (es. DL 137/2020 e DM 13/1/2021) devono essere interpretati in modo tale da garantire l'effettività dei diritti di difesa e non ostacolare il tempestivo esercizio dei rimedi processuali
- Per evitare contestazioni, è consigliabile che il difensore, oltre al deposito telematico, mantenga tracce oggettive del deposito (ricevute, timestamp, copie firmate) e, se possibile, effettui anche un deposito cartaceo o invii tramite PEC se ammesso, nei termini procedurali
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