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Sentenza

Sentenza del 29/10/2018 n. 7485 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Successioni e donazioni - Presupposto - Atto costitutivo di trust - Mancanza incremento patrimoniale ricevente - Imponibilità - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni all'atto istitutivo di un trust, con conferimento di beni nel relativo fondo. Ha sostenuto che tale atto non comporta un trasferimento patrimoniale definitivo né un arricchimento immediato del trustee o di altro soggetto ricevente, ma realizza esclusivamente la costituzione di un vincolo di destinazione. In assenza di spirito di liberalità e di un incremento patrimoniale effettivo, il presupposto dell'imposta non può ritenersi integrato al momento della costituzione del trust.

La decisione

La contestazione è stata accolta. L'atto costitutivo del trust e il conferimento dei beni nel fondo non sono stati ritenuti immediatamente imponibili ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, poiché non producono, in quella fase, un trasferimento patrimoniale definitivo né un arricchimento del beneficiario o del soggetto ricevente. Il momento impositivo è differito al successivo trasferimento finale dei beni al beneficiario, quando si realizza l'effettivo incremento patrimoniale.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 47, decreto-legge n. 262/2006

    La norma reintroduce l'imposta sulle successioni e donazioni e ne estende l'ambito agli atti di trasferimento e costituzione di vincoli di destinazione, ma il presupposto impositivo deve essere interpretato in relazione all'effettivo arricchimento patrimoniale.

  • Art. 1, decreto legislativo n. 346/1990

    La disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni presuppone un trasferimento patrimoniale o un arricchimento riconducibile a una liberalità; la mera costituzione del vincolo di destinazione, senza attribuzione definitiva dei beni, non è sufficiente.

  • Cassazione, sentenza n. 21614/2016

    La costituzione di un trust con conferimento di beni non realizza di per sé un trasferimento imponibile né un arricchimento del ricevente. L'imposta è dovuta solo al momento dell'effettivo trasferimento finale dei beni al beneficiario.

Massime di principio

  • La costituzione di un trust e il conferimento dei beni nel fondo costituiscono, di regola, un vincolo di destinazione e non un trasferimento patrimoniale definitivo.
  • Ai fini dell'imposta sulle donazioni, occorre verificare l'effettivo arricchimento del beneficiario: la mera segregazione dei beni nel trust non integra necessariamente il presupposto impositivo.
  • Il momento impositivo tende a coincidere con l'attribuzione finale dei beni al beneficiario, quando si realizza concretamente l'incremento patrimoniale.
  • La qualificazione dell'atto dipende dalla sua struttura e dai suoi effetti effettivi: se l'operazione produce subito un trasferimento definitivo e un arricchimento, l'imposizione può invece essere anticipata.
  • In situazioni analoghe è necessario distinguere tra atto istitutivo del trust, conferimento dei beni e successivo atto di attribuzione ai beneficiari, valutando separatamente gli effetti patrimoniali di ciascuna fase.

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