Cassazione Civile, Ordinanza n. 09247/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Un lavoratore aveva chiesto al giudice la condanna dell'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia previsto dal d.lgs. n. 80 del 1992, al pagamento di ultime mensilità di retribuzione rimaste insolute durante il rapporto con una società poi assoggettata ad amministrazione straordinaria. I giudici di merito avevano riconosciuto dovute le mensilità di dicembre 2005 e gennaio 2006, ritenendo applicabile la tutela del Fondo in quanto i crediti si collocavano nei dodici mesi precedenti la domanda di apertura della procedura. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 80 del 1992, artt. 1 e 2, sostenendo che, poiché il lavoratore aveva continuato a prestare attività anche dopo l'apertura della procedura concorsuale, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 2, comma 1, lett. c), e non la lett. a); di conseguenza, le retribuzioni richieste non sarebbero state coperti dal Fondo perché non riferite agli ultimi tre mesi di rapporto collocati nei dodici mesi anteriori alla cessazione del rapporto avvenuta solo nell'aprile 2007 durante la continuazione dell'attività d'impresa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha chiarito che il d.lgs. n. 80 del 1992 distingue tra i lavoratori che cessano l'attività prima dell'apertura della procedura e quelli che proseguono il lavoro dopo l'ammissione alla procedura concorsuale; per questi ultimi il parametro temporale non è la data della domanda di apertura, ma la data del provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione dell'esercizio provvisorio, di revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'impresa, ovvero, se il rapporto cessa durante la prosecuzione dell'attività, la data di cessazione del rapporto stesso. Poiché nel caso concreto la cessazione del rapporto era avvenuta nell'aprile 2007 e le mensilità richieste erano quelle di dicembre 2005 e gennaio 2006, la Corte ha escluso che i crediti rientrassero nel periodo protetto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda del lavoratore. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 1
disciplina l'intervento del Fondo di garanzia in favore dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, nei casi e nei limiti previsti dalla norma.
d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 2, comma 1, lett. a)
per i lavoratori che cessano prima dell'apertura della procedura, il Fondo copre i crediti di lavoro relativi agli ultimi tre mesi del rapporto collocati nei dodici mesi precedenti la data del provvedimento di apertura della procedura.
d.lgs. 27 gennaio 1992, art. 2, comma 1, lett. c)
per i lavoratori che continuano a prestare attività lavorativa dopo l'apertura della procedura o durante la continuazione dell'impresa, il periodo protetto decorre da specifici eventi successivi, tra cui la cessazione del rapporto di lavoro se avvenuta durante la prosecuzione dell'attività.
consente alla Corte, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di cassare la sentenza e decidere nel merito.
artt. 3 e 38 Cost.
richiamati per escludere che l'interpretazione adottata dalla Corte determini violazioni dei principi di uguaglianza e di tutela previdenziale.
Direttiva 80/987/CEE
è richiamata come fonte unionale di ispirazione della disciplina nazionale sul Fondo di garanzia, che tutela i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
Direttiva 2002/74/CE
richiamata per la modifica della direttiva originaria in tema di tutela dei diritti dei lavoratori insoluti.
Direttiva 2008/94/CE
richiamata quale testo successivo che ha abrogato la precedente direttiva ma ne conserva una disciplina analoga.
Massime di principio
- La disciplina del Fondo di garanzia va applicata distinguendo, in modo rigoroso, tra lavoratori che hanno cessato il rapporto prima dell'apertura della procedura concorsuale e lavoratori che hanno proseguito l'attività dopo l'ammissione alla procedura o durante la continuazione dell'impresa.
- Per i lavoratori che continuano a lavorare dopo l'apertura della procedura, il presupposto temporale per l'intervento del Fondo non si identifica con la sola data di apertura della procedura, ma con la data di cessazione del rapporto o con gli altri eventi tipizzati dalla norma.
- Il diritto al pagamento da parte del Fondo copre solo i crediti retributivi relativi agli ultimi tre mesi del rapporto che rientrino nel periodo di dodici mesi individuato dalla norma; se tale collocazione temporale manca, la domanda deve essere rigettata.
- L'interpretazione letterale della norma, oltre a essere coerente con la finalità di tutela previdenziale, non contrasta con gli artt. 3 e 38 Cost. quando mantiene la garanzia entro un arco temporale prossimo alla cessazione dell'attività lavorativa.
- Quando la causa è definibile sulla base degli atti e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e pronunciare direttamente nel merito ex art. 384 c.p.c.
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