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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26701/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una misura cautelare interdittiva dell'interdizione dai pubblici uffici per dodici mesi, applicata in relazione a condotte qualificate come tentata concussione e falso ideologico. L'indagata ha proposto appello avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura, ma l'appello è stato respinto. Con il ricorso per cassazione ha dedotto quattro motivi: con i primi tre ha censurato la valutazione di gravità indiziaria in ordine alla tentata concussione, lamentando violazione degli artt. 56 e 317 c.p., insussistenza del metus publicae potestatis, difetto di motivazione sul nesso tra condotta e utilità perseguita e sull'accordo con il terzo beneficiario; ha inoltre sostenuto che le richieste, i solleciti e le contestazioni mosse nell'ambito dell'ufficio erano esercizio dei poteri dirigenziali e non atti costrittivi. Con il quarto motivo ha contestato la qualificazione della nota interlocutoria come atto pubblico fidefacente e ha dedotto difetto di motivazione sul dolo del falso ideologico, sostenendo che la risposta alla Procura si fondava su una ricerca documentale suscettibile di errore e che la mera disponibilità materiale dei fascicoli non dimostrava la conoscenza effettiva del loro contenuto. Con motivi aggiunti ha poi criticato l'attendibilità delle dichiarazioni dei funzionari e ribadito l'assenza di una condotta costrittiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato il proprio consolidato orientamento sul sindacato di legittimità in materia cautelare, limitato alla verifica della completezza e non manifesta illogicità della motivazione sul quadro indiziario, senza possibilità di rivalutare il merito o i singoli elementi di fatto. Quanto alla tentata concussione, ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse adeguatamente motivato sia sull'abuso della qualità e dei poteri sia sulla soggezione psicologica dei funzionari, valorizzando la corrispondenza con toni aggressivi e intimidatori, i richiami a conseguenze disciplinari e penali, il collegamento con l'indennità di risultato e la correlazione tra la condotta e gli esiti dei sopralluoghi. Ha inoltre osservato che la resistenza dei funzionari non escludeva la minaccia, ma rilevava solo ai fini del tentativo. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili perché sostanzialmente rivalutativi dei fatti e dell'attendibilità dei dichiaranti. Quanto al falso ideologico, il quarto motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato: la natura fidefacente della nota non risultava neppure contestata in imputazione, e il Tribunale aveva logicamente desunto la consapevolezza del diniego della SCIA non solo dalla disponibilità del fascicolo, ma anche da specifiche relazioni precedenti e da una nota della stessa indagata che richiamava proprio la SCIA. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato per la qualificazione del delitto tentato di concussione e per il controllo sulla configurabilità del tentativo

  • art. 317 c.p.

    richiamato per la concussione; la Corte ribadisce che la minaccia può essere anche implicita, velata o allusiva, e che l'abuso costrittivo può manifestarsi con toni apparentemente concilianti se idonei a incutere timore

  • art. 476 c.p.

    citato dal ricorrente per contestare la qualificazione della nota come atto pubblico fidefacente; la Corte osserva che la natura fidefacente non era oggetto di specifica contestazione nell'imputazione provvisoria

  • art. 479 c.p.

    richiamato dalla ricorrente con riferimento al falso ideologico in atto pubblico

  • art. 56 e 317 cod.pen.

    norme poste a fondamento delle censure sulla tentata concussione e sulla sussistenza del metus publicae potestatis

  • art. 476 e 479 cod. pen.

    norme richiamate in relazione al falso ideologico e alla natura dell'atto pubblico in questione

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti cautelari, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito; può solo verificare se la motivazione del provvedimento dia conto in modo adeguato e non manifestamente illogico della gravità indiziaria.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto l'apparente denuncia di vizi motivazionali, si risolva nella richiesta di una diversa lettura degli elementi già esaminati dal giudice cautelare o nella rivalutazione dei fatti e dell'attendibilità delle prove dichiarative.
  • Ai fini della concussione, la minaccia non deve necessariamente assumere forme esplicite o brutali: può essere anche implicita, allusiva, velata o espressa in toni apparentemente concilianti, purché sia idonea, nel contesto concreto, a incutere timore nella persona offesa.
  • La resistenza della persona offesa o del pubblico ufficiale destinatario della pressione non esclude di per sé la minaccia o l'abuso costrittivo; può al più incidere sulla qualificazione del fatto come tentativo, quando l'azione non consegua l'utilità perseguita.
  • Nel falso ideologico, la prova del dolo può essere desunta da elementi sintomatici complessivi, non essendo sufficiente la mera allegazione che l'atto sia frutto di una ricerca documentale astrattamente fallibile, se il giudice evidenzia dati specifici da cui risulti la consapevolezza del contenuto non veritiero della dichiarazione.
  • La contestazione della qualificazione giuridica di un atto come fidefacente deve confrontarsi con l'imputazione effettivamente elevata; ove tale profilo non sia oggetto di specifica contestazione, la censura è destinata a risultare generica o non decisiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure cautelariConcussioneFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la PAReati contro la fede pubblica
SottomaterieCorruzione propriaFalsità ideologica
IstitutiOnere della prova

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