Cassazione Penale, Ordinanza n. 08732/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, censurando con un unico motivo il vizio di motivazione sulla responsabilità. In particolare, ha sostenuto che la sostanza fosse destinata all'uso personale. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze miravano in realtà a rimettere in discussione la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto compiute dal giudice di merito, profili non sindacabili in sede di legittimità se la motivazione è congrua ed esauriente. La Corte d'appello aveva desunto la finalità di spaccio da plurimi indici: occultamento della droga nel vano serbatoio dell'auto, presenza nell'abitazione di una consistente scorta, quantitativo idoneo a ricavare complessivamente 68 dosi medie singole, assenza di mezzi economici per l'acquisto, inattendibilità della dedotta provvista economica da parte della compagna, rinvenimento di un bilancino, messaggi sul cellulare riferibili a possibili clienti e precedente condanna specifica per detenzione a fini di spaccio in occasione di un rave party.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure investissero esclusivamente apprezzamenti di merito sulla prova e sul fatto, sottratti al controllo di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua e logicamente articolata nel valorizzare gli indici sintomatici della finalità di spaccio. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Disposizione posta a fondamento della condanna per il reato in materia di stupefacenti, richiamata come titolo della fattispecie contestata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono deducibili censure che mirino soltanto a una diversa lettura delle prove o a una nuova ricostruzione del fatto, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua, esauriente e logicamente coerente.
- La finalità di spaccio nella detenzione di stupefacente può essere desunta da un insieme di elementi indiziari convergenti, quali le modalità di occultamento della sostanza, il quantitativo complessivo, la presenza di strumenti tipici del confezionamento o del peso, i dati economici incompatibili con l'uso personale, i contatti con potenziali acquirenti e precedenti specifici.
- La presenza di una motivazione che valorizzi plurimi indici sintomatici della destinazione della droga allo spaccio rende inammissibile il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa versione difensiva circa l'uso personale della sostanza.
- In sede di legittimità, la precedente condanna specifica può essere valorizzata dal giudice di merito come elemento concorrente nella valutazione complessiva della condotta, purché inserita in un quadro motivazionale complessivo e non isolatamente decisivo.
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