Cassazione Penale, Sentenza n. 08839/2026 del 06/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che disponeva la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). Il motivo principale del ricorso per cassazione era la violazione degli artt. 606 lett. c) ed e) c.p.p. per mancata e insufficiente valutazione della gravità indiziaria: si denunciava che il giudice del riesame si era limitato a un'elencazione congetturale di elementi indiziari non armonizzati, senza fornire riscontri concreti alle accuse; si contestava la rilevanza e genericità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Cristian Stella e l'omessa verifica della chiamata in correità e dei riscontri esterni. Con motivi aggiunti si deduceva anche violazione dell'art. 192 in relazione all'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., sostenendo che il Tribunale non aveva valutato il significato alternativo delle intercettazioni e non aveva considerato l'autonomia dell'attività aziendale del ricorrente rispetto al gruppo Penza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato. Ha ritenuto che il giudice del riesame, in sede di rinvio, abbia correttamente illustrato e attualizzato un quadro di gravità indiziaria a carico del Podo, basato su dichiarazioni gravemente accusatorie del collaboratore Cristian Stella (tra cui la presenza del ricorrente alle riunioni del gruppo Penza e una circostanza specifica relativa a un apparecchio telefonico e a un messaggio), nonché su elementi documentali già emersi (una missiva del luglio 2021 riconducibile al capo Penza) che hanno fornito riscontri e ulteriormente corroborato l'operatività della cosca e l'inserimento attivo del ricorrente. La Corte ha ritenuto che tali elementi, considerati nel loro complesso e in rapporto alla pregressa condanna per 416-bis, fossero idonei a sostenere la valutazione di gravità indiziaria. Perciò il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma è stata applicata per contestare la partecipazione del ricorrente a un'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che i fatti e le dichiarazioni successive alla sentenza di primo grado attualizzino la persistenza dell'appartenenza e un ruolo operativo (partecipazione a riunioni, interlocuzioni) nel gruppo Penza.
art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen.
I motivi di cassazione basati su questi comma (vizi di motivazione e valutazione dei gravi indizi) sono stati esaminati e ritenuti infondati: la Corte ha valutato che il giudice del riesame abbia fornito una motivazione complessiva e coerente, con riferimenti a dichiarazioni del collaboratore e riscontri documentali, idonea a supportare la gravità indiziaria.
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Richiamata in relazione all'art. 192 per censurare la valutazione delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia considerato le intercettazioni nel contesto e che le interpretazioni alternative proposte dalla difesa non siano state sufficientemente dimostrate.
Invocata dalla difesa in relazione alla valutazione delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che la valutazione delle intercettazioni, unita ad altri elementi (dichiarazioni del collaboratore, missiva), non fosse viziata e potesse contribuire alla gravità indiziaria.
In caso di rigetto del ricorso la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di questa norma.
Massime di principio
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se specifiche e corredate da riscontri documentali o indizi concatenati, possono costituire elemento decisivo per la valutazione della gravità indiziaria.
- La pregressa condanna per reati di associazione mafiosa incide sulla valutazione della persistenza dell'appartenenza se sopravvengono elementi che attualizzano il collegamento al gruppo.
- In sede di rinvio il giudice del riesame può integrare e approfondire il quadro indiziario richiesto dalla Corte di cassazione; non basta l'elencazione di elementi confusi, ma la motivazione è adeguata se mostra coerenza e riscontri tra dichiarazioni e prove documentali.
- Le interpretazioni alternative delle intercettazioni devono essere sostenute con elementi concreti: il giudice può preferire la lettura più coerente con il complesso probatorio.
- L'assenza di riscontri esterni o la mancata verifica della chiamata in correità può essere censurata, ma non sempre è sufficiente a escludere la misura cautelare se esistono altri indizi convergenti.
- Il rigetto del ricorso in cassazione può comportare la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
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