Cassazione Penale, Sentenza n. 11265/2022 del 28/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi contestavano la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado riconoscendo l'estinzione per prescrizione di alcuni capi e confermando la responsabilità per rapina aggravata e sequestro di persona. Farina ha impugnato per legittimo impedimento non valutato (era in affidamento in prova con obbligo di non allontanamento dalla provincia di Roma e sosteneva che non gli era stata notificata l'autorizzazione a presenziare all'udienza del 28/10/2015) e per vizi di motivazione/insufficienza probatoria. Ostinato ha dedotto vizi di identificazione della persona offesa, carenze investigative (assenza di tabulati, rilievi dattiloscopici, prova nella cabina del mezzo) e presunte illegittimità nella procedura di assunzione della testimonianza mediante rogatoria internazionale (irregolarità formali del verbale e difetto di notifica/citazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Farina ritenendo fondato il primo motivo: il Tribunale avrebbe dovuto accertare l'effettiva comunicazione dell'autorizzazione all'imputato o, in difetto di prova positiva, considerare legittimo l'impedimento e disporre il rinvio dell'udienza; per tale motivo la sentenza di merito e quella di primo grado sono state annullate con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Il ricorso di Ostinato è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata avesse risposto adeguatamente alle doglianze sulla prova (riconoscimento della vittima e riscontri investigativi) e che i motivi relativi alla rogatoria fossero infondati; a carico di Ostinato è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il giudice deve disporre il rinvio d'ufficio quando l'assenza dell'imputato risulti dovuta a legittimo impedimento (caso fortuito, forza maggiore o altro impedimento), poiché la presenza dell'imputato è condizione essenziale per il diritto di difesa.
art. 178, lett. c) e art. 179 cod. proc. pen.
Violazioni delle garanzie di partecipazione dell'imputato (es. mancato rinvio in presenza di legittimo impedimento) possono comportare nullità assolute dell'udienza e della pronuncia quando ledono i diritti fondamentali della difesa.
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo e piena espansione del diritto di autodifesa; la presenza dell'imputato al processo è strumentale al contraddittorio e ai diritti difensivi.
Art. 6 CEDU, comma 3, lett. c), d), e)
Garantisce il diritto dell'imputato a difendersi personalmente, ad esaminare i testimoni e a farsi assistere da un interprete; implica l'esigenza della partecipazione dell'imputato al processo.
Art. 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici, comma 3, lett. d), e), f)
Analoghe garanzie internazionali alla CEDU sulla presenza e sui diritti difensivi dell'imputato.
Artt. 729, comma 1-bis e 727, comma 5-bis cod. proc. pen.
In materia di rogatorie internazionali non ogni difformità formale dall'ordinamento italiano comporta inutilizzabilità dell'atto: valgono le forme richieste dagli accordi internazionali e l'attendibilità garantita dall'atto formale di trasmissione dall'autorità straniera.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di sanzione pecuniaria a carico del ricorrente che abbia determinato per colpa l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Se l'imputato è sottoposto a misure in regime di libertà con prescrizioni territoriali, il giudice deve verificare l'effettiva comunicazione dell'autorizzazione a spostarsi; in difetto di prova positiva l'impedimento va ritenuto legittimo e l'udienza rinviata.
- La presenza dell'imputato al processo è un requisito essenziale del diritto di difesa: l'assenza per legittimo impedimento impone il rinvio anche d'ufficio (art. 420-ter c.p.p.).
- La mancata osservanza di formalità stranieri nella rogatoria non determina automaticamente l'inutilizzabilità della prova: rilevano l'autenticità garantita dall'autorità estera e l'assenza di violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano.
- In Cassazione i motivi che ripropongono pedissequamente le stesse censure già giudicate in sede di merito, senza critica argomentata della motivazione, risultano inammissibili per carenza di specificità.
- Il riconoscimento operato dalla persona offesa, se tempestivo, preciso e riscontrato da altre emergenze investigative, può costituire elemento probatorio decisivo anche in assenza di ulteriori indagini tecniche; la mancata acquisizione di tabulati o rilievi non è automaticamente ostativa alla condanna se il quadro probatorio è ritenuto complessivamente affidabile.
- Se la Corte dichiara inammissibile per colpa il ricorso, può irrogare spese e sanzione pecuniaria a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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