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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10457/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione, da parte di un cittadino tunisino entrato in Italia nel settembre 2023 e poi ricoverato in ospedale dopo un incidente stradale, del decreto prefettizio di espulsione e del conseguente ordine di trattenimento presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri. Il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione, confermando il provvedimento amministrativo. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell'art. 19 d.lgs. 286/1998, per non avere il giudice valutato il rischio concreto e attuale di violazione di obblighi costituzionali o internazionali in caso di rimpatrio, anche in ragione della situazione dei diritti umani nel Paese di origine; 2) violazione dell'art. 10-ter, comma 1, d.lgs. 286/1998, per mancata adeguata informazione sulla possibilità di chiedere protezione internazionale; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il possesso di un passaporto valido, che avrebbe dovuto comportare la concessione del termine per la partenza volontaria; 4) omesso esame delle precarie condizioni di salute, ritenute incompatibili con l'espulsione e il trattenimento. L'Amministrazione si è costituita ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di merito aveva valutato le circostanze allegate sui legami familiari e correttamente escluso la riconducibilità del caso alle ipotesi di inespellibilità previste dall'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998, limitate ai parenti entro il secondo grado; i legami dedotti con zii paterni e materni non erano idonei. Ha respinto il secondo motivo affermando che l'obbligo informativo di cui all'art. 10-ter, comma 1, riguarda la fase di identificazione dello straniero rintracciato alla frontiera o a seguito di salvataggio in mare, e non la successiva espulsione amministrativa adottata ex art. 13 d.lgs. 286/1998, qui emessa oltre un anno dopo l'ingresso in Italia. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, perché il ricorrente non aveva allegato copia del passaporto e non aveva quindi assolto agli oneri di cui all'art. 366 n. 4 e n. 6 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, sempre per difetto di specificità, perché le condizioni di salute non erano state descritte in modo apprezzabile e concreto. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'Amministrazione; è stata dichiarata l'esenzione da tasse e imposte ai sensi dell'art. 13-bis, comma 3, d.lgs. 286/1998.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 286/1998

    L'inespellibilità per motivi familiari è stata ricondotta ai soli parenti entro il secondo grado; i legami con zii non rientrano nella tutela invocata.

  • art. 10-ter, comma 1, d.lgs. 286/1998

    L'obbligo di informazione sulla protezione internazionale opera nella fase di identificazione dello straniero rintracciato alla frontiera o dopo un salvataggio in mare, non in occasione della successiva espulsione amministrativa.

  • art. 13 d.lgs. 286/1998

    È la base normativa dell'espulsione amministrativa successiva all'ingresso irregolare nel territorio nazionale.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente; la mancanza di adeguata specificità comporta inammissibilità del motivo.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare e allegare gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda; la mancata produzione del passaporto impedisce l'esame del fatto dedotto.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    L'Amministrazione si è costituita ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

  • art. 13-bis, comma 3 d.lgs. 286/1998

    È stata affermata l'esenzione del procedimento da tasse o imposte.

Massime di principio

  • In materia di espulsione dello straniero, la tutela dell'inespellibilità per ragioni familiari va interpretata in modo rigoroso e si estende soltanto ai casi espressamente previsti dalla legge, non potendo essere ampliata a legami di parentela ulteriori rispetto a quelli tipizzati.
  • L'obbligo di informazione sulla protezione internazionale previsto dal testo unico immigrazione si colloca nella fase di identificazione dello straniero rintracciato alla frontiera o a seguito di soccorso in mare e non costituisce formalità necessaria della successiva espulsione amministrativa.
  • Nel ricorso per cassazione i motivi fondati sull'omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili se non rispettano gli oneri di specificità e autosufficienza, in particolare quando non siano allegati o indicati in modo puntuale i documenti richiamati.
  • La deduzione di condizioni di salute incompatibili con l'espulsione richiede una rappresentazione concreta e circostanziata dei fatti sanitari rilevanti; affermazioni generiche non consentono il controllo di legittimità.
  • Il sindacato di legittimità sulla valutazione di inespellibilità presuppone che il giudice di merito abbia omesso del tutto l'esame di un fatto rilevante o abbia violato la norma applicabile; non è sufficiente prospettare una diversa lettura dei fatti già considerati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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