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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39888/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato, deducendo vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante contestata. Secondo la difesa, la rimozione, senza danneggiamento, delle placche antitaccheggio applicate alla merce non integrerebbe la circostanza aggravante della violenza sulle cose, poiché non comporterebbe rottura, guasto, danneggiamento o trasformazione della res tale da richiedere attività di ripristino.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante della violenza sulle cose nel caso di rimozione dell'apparato antitaccheggio dalla merce esposta in un esercizio commerciale, poiché tale condotta realizza una trasformazione oggettiva della cosa, che perde una componente essenziale e viene privata del relativo strumento di protezione. Conseguentemente l'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto semplice, richiamata in combinazione con l'aggravante contestata.

  • art. 625, n. 2, c.p.

    Aggravante del furto per violenza sulle cose; la Corte ribadisce che ricorre anche quando venga rimosso l'apparato antitaccheggio dalla merce, perché la cosa subisce una trasformazione funzionale e perde una componente essenziale di protezione.

Massime di principio

  • Nel furto, la violenza sulle cose può consistere anche nella rimozione di un dispositivo antitaccheggio applicato alla merce, quando la condotta comporti una trasformazione della res con perdita di una componente essenziale e necessità di ripristino della funzionalità originaria.
  • Ai fini dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, c.p., non è necessario un danneggiamento materiale in senso stretto: è sufficiente una modificazione della cosa altrui che ne alteri la funzionalità o ne elimini lo strumento di protezione.
  • In presenza di 'doppia conforme', le argomentazioni della sentenza di primo grado possono integrare quelle della sentenza di appello nella valutazione della Corte di cassazione, ove il ricorso non offra profili decisivi di segno contrario.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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