Cassazione Civile, Ordinanza n. 30018/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenuta ritualmente notificata, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre compensato le spese. Non vi è stata quindi decisione nel merito dei motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia traeva origine da un'operazione formalmente articolata in più cessioni, tutte nella medesima giornata e allo stesso prezzo, avente ad oggetto una trattrice agricola: il contribuente vendette il bene a una società, la quale lo rivendette immediatamente a un intermediario finanziario, che a sua volta lo rivendette all'originario proprietario. L'Ufficio ritenne che l'operazione fosse stata posta in essere solo per creare artificiosamente i presupposti per accedere al finanziamento previsto dalla legge Sabatini, facendo apparire come nuovo un bene in realtà usato; di conseguenza recuperò l'IVA detratta dal contribuente, assumendo inesistente l'acquisto cui la detrazione si riferiva. Il contribuente impugnò l'avviso di accertamento e ottenne l'annullamento in primo grado; la CTR Puglia accolse poi l'appello dell'Ufficio. Il contribuente propose ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma successivamente depositò rinuncia al ricorso, avendo aderito alla definizione agevolata ex art. 4 del d.l. n. 119/2018, come convertito.
Norme richiamate
richiamato come base della definizione agevolata alla quale il ricorrente ha aderito, con conseguente rinuncia al ricorso
la rinuncia è stata motivata dall'adesione alla definizione agevolata prevista da tale disciplina
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente notificata, determina l'estinzione del giudizio senza decisione sul merito.
- L'adesione del ricorrente a una definizione agevolata della pretesa fiscale può costituire il presupposto processuale della rinuncia al ricorso e della conseguente estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può compensare le spese di lite.
Come è indicizzato
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