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Sentenza

Sentenza n. 12395/2026 - Roma, Sezione 2B

per la condanna dell’Amministrazione - previo accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Bracciano sulle istanze inviate tramite PEC dalla ricorrente (prot. 32248 del 26.09.2025, prot. 32290 del 26.09.2025, prot. 32270 del 26.09.2025, prot. 32369 del 29.09.2025), tese all’ottenimento dell’autorizzazione per l’installazione di n. 4 impianti pubblicitari su suolo pubblico - all’adozione del provvedimento espresso, con contestuale nomina del Commissario ad acta per l’eventuale protrarsi dell’inadempimento;

Giustizia amministrativa202604896

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Bracciano sulle quattro istanze di autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha presentato al Comune, tramite PEC, quattro istanze protocollate il 26 settembre 2025, dirette a ottenere le autorizzazioni per l'installazione di complessivi quattro impianti pubblicitari su suolo pubblico. Il Comune non ha adottato alcun provvedimento espresso. È stata quindi dedotta l'illegittimità del silenzio-inadempimento per violazione dell'art. 2 l. 241/1990 e dell'art. 6 del regolamento comunale, che stabilisce in trenta giorni dalla protocollazione il termine ordinario di conclusione dei procedimenti, salvo termini diversi espressamente previsti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sulle quattro istanze. Ha ordinato al Comune di provvedere con un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o, se antecedente, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inottemperanza, ha nominato sin d'ora quale Commissario ad acta il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, con facoltà di delega a un funzionario qualificato, stabilendo che il Commissario operi nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine assegnato al Comune e previa richiesta della ricorrente comprovante l'inutile decorso del termine. Il compenso del Commissario è posto a carico del Comune. Il Comune è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge e contributo unificato; le spese sono state compensate nei confronti della controinteressata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    L'amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dalla disciplina regolamentare applicabile.

  • art. 6 del Regolamento comunale approvato con DCC n. 8 del 15.2.2003

    il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l’Ufficio competente, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento

    Il regolamento comunale fissa in trenta giorni dalla protocollazione dell'istanza il termine ordinario per la conclusione del procedimento, salvo la previsione di un diverso termine per lo specifico procedimento.

Massime di principio

  • La mancata conclusione, entro il termine previsto dalla legge o dalla disciplina regolamentare applicabile, di un procedimento avviato su istanza di parte integra silenzio-inadempimento e legittima l'interessato a chiedere l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e la condanna dell'amministrazione ad adottare un provvedimento espresso.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per provvedere e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, in caso di persistente inottemperanza.
  • La nomina preventiva del commissario ad acta può essere accompagnata dalla previsione di un termine ulteriore per l'esecuzione sostitutiva e dall'imputazione del relativo compenso all'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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