Cassazione Penale, Ordinanza n. 38472/2025 del 27/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia all'impugnazione presentata dall'imputata tramite difensore munito di procura speciale. Ritenendo che tale rinuncia avesse determinato l'estinzione del processo e il passaggio in giudicato della sentenza di appello, ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 21/10/2024. Prima della decisione, tramite il difensore munito di procura speciale, ha depositato rinuncia all'impugnazione ex art. 589 c.p.p. in data 22/09/2025. La rinuncia ha determinato l'estinzione del processo e il passaggio in giudicato della sentenza di appello; di conseguenza la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha posto a carico della ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
rinuncia all'impugnazione
La rinuncia all'impugnazione, quando validamente proposta dal difensore munito di procura speciale, comporta l'estinzione del processo e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, se validamente effettuata dall'imputato per mezzo di difensore munito di procura speciale, priva il ricorso di attualità decisoria e conduce alla declaratoria di inammissibilità.
- La rinuncia all'impugnazione determina il passaggio in giudicato della decisione resa nel grado precedente, con estinzione del processo di impugnazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso per rinuncia, la parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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