Cassazione Civile, Sentenza n. 19680/2020 del 21/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Equitalia Sud ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato l'accoglimento dell'opposizione di Gianluca Rizzato avverso il preavviso di fermo amministrativo per omessi contributi INPS. La Corte territoriale aveva ritenuto invalide le notifiche delle cartelle esattoriali perché effettuate in luogo diverso dalla residenza anagrafica del Rizzato e consegnate a persone non identificabili (generalità sull'avviso di ricevimento illeggibili). Inoltre aveva ritenuto decisivo che non fosse stata prodotta copia delle cartelle poste a base dell'azione esecutiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Equitalia Sud: ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione perché riesamini la validità delle notifiche alla luce dei principi giurisprudenziali indicati. La Corte di Cassazione ha affermato che la notifica della cartella esattoriale da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento è valida, che la produzione dell'avviso di ricevimento contenente il numero identificativo della cartella è idonea a dare prova del perfezionamento della notifica e che non è necessaria la produzione della copia della cartella per dimostrare la notifica; ha inoltre chiarito che la consegna a familiare convivente presunse la conoscenza dell'atto, mentre incombe sul destinatario l'onere di fornire prova contraria idonea. La Corte ha inoltre disposto che la Corte d'appello regoli le spese e non ha imposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1‑quater, del d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
Consente la notifica delle cartelle esattoriali direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento; la produzione dell'avviso di ricevimento, recante il numero identificativo della cartella, prova il perfezionamento della notificazione
Richiamato come parametro processuale in relazione alle formalità di notifica; la Corte ha ritenuto che le notifiche per posta effettuate secondo la disciplina speciale non siano invalide per il solo fatto che la residenza anagrafica indichi luogo diverso
Richiamata nella doglianza relativa alle formalità di notifica; la decisione conferma la validità della procedura prevista per le notifiche speciali
dm 9 aprile 2001, artt. 32 e 39
Disciplinano modalità di spedizione e rilascio della corrispondenza; secondo la Corte è sufficiente che l'ufficiale postale curi la firma sul registro di consegna e la sottoscrizione sull'avviso di ricevimento per il perfezionamento della notifica
dm 1 ottobre 2008, artt. 20 e 26
Norme tecniche sulla procedura postale per la consegna di plichi raccomandati; la Corte le applica per ritenere rituale la notifica effettuata tramite posta
Attribuisce valore probatorio agli atti pubblici; l'avviso di ricevimento è atto pubblico e la relazione dell'ufficiale postale gode di efficacia probatoria salvo prova contraria
Principio della presunzione di conoscenza: una notifica correttamente consegnata si presume conosciuta dal destinatario, opponibile salvo prova contraria di impossibilità di prenderne cognizione
Regola i limiti della decisione della causa rispetto al petitum; la Corte ha rilevato che la Corte d'appello non avrebbe dovuto pronunciarsi oltre i limiti della questione sollevata e ha ritenuto fondati gli specifici rilievi in tal senso
Sentenza Corte Costituzionale n. 175/2018
Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate rispetto all'art. 26 DPR 602/1973; la Corte di Cassazione si è richiamata a questo precedente per confermare la legittimità del regime di notificazione diretto del concessionario
Massime di principio
- La notifica della cartella esattoriale da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, se effettuata secondo le regole postali, è valida anche se il luogo indicato non coincide con la residenza anagrafica: l'avviso di ricevimento prova la notifica.
- La consegna del plico a un familiare convivente dichiaratosi tale sul registro di consegna determina una presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario; grava sul destinatario l'onere di fornire prova contraria, non risolvibile con il mero richiamo alla residenza anagrafica.
- L'avviso di ricevimento è atto pubblico con efficacia probatoria; l'assenza o l'illeggibilità delle generalità del consegnatario sull'AR non invalida automaticamente la notificazione.
- Non è necessario che il concessionario produca la copia della cartella per provare la notifica: la produzione dell'avviso di ricevimento con riferimento identificativo alla cartella è sufficiente per dimostrare il perfezionamento della notifica.
- Il debitore che contesta la notifica deve fornire elementi concreti e idonei a dimostrare la mancata ricezione o una diversa residenza effettiva al momento della notificazione (per es. prove di effettiva non convivenza, documenti che attestino la diversa ubicazione effettiva, dichiarazioni testimoniali, ecc.).
- Se il giudice di merito decide senza applicare i criteri giurisprudenziali consolidati o oltre i limiti del petitum, la decisione è cassabile e il procedimento deve essere rinviato per un nuovo esame conforme ai principi indicati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 21 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 19679/2020 del 21/09/2020
- Sentenza lavoro · 21 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 19681/2020 del 21/09/2020
- Sentenza lavoro · 21 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 19682/2020 del 21/09/2020
- Sentenza lavoro · 21 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 19683/2020 del 21/09/2020
- Sentenza lavoro · 22 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 19848/2020 del 22/09/2020
- Sentenza lavoro · 22 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 19847/2020 del 22/09/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →