Cassazione Civile, Sentenza n. 19683/2020 del 21/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Equitalia ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, riformando il giudizio di primo grado, aveva dichiarato prescritti tutti i crediti vantati dalla Cassa Forense nei confronti di Maria Giovanna Verrina e, in accoglimento della domanda riconvenzionale della Cassa, aveva condannato Equitalia al risarcimento integrale delle somme prescritte. Equitalia ha proposto ricorso per cassazione deducendo: (i) violazione e falsa applicazione dell'art. 346 c.p.c. in relazione all'art. 343 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe potuto riformare la parte della sentenza che la condannava senza che la Cassa avesse proposto appello incidentale; (ii) violazione dell'art. 436 c.p.c. nel caso in cui la memoria di costituzione in appello configurasse un appello incidentale, per avere il giudice territoriale ritenuto procedibile un gravame non notificato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Equitalia. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il principio sostenuto dalla ricorrente: la giurisprudenza di legittimità recente afferma che l'appellato che, avendo avuto un esito favorevole in primo grado, intenda ottenere in appello l'accoglimento della domanda proposta nei confronti del chiamato in garanzia non è tenuto a proporre un appello incidentale condizionato, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ex art. 346 c.p.c.; l'appello incidentale è necessario solo se la pronuncia di primo grado è sfavorevole sulla garanzia. Per il secondo motivo la Corte l'ha dichiarato assorbito. La Cassazione ha inoltre condannato Equitalia al pagamento delle spese di giudizio di legittimità e ha disposto l'obbligo, a carico del ricorrente, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 346 c.p.c.
La Corte interpreta l'art. 346 come consentente la riproposizione in appello della domanda di garanzia non esaminata o respinta in primo grado, senza che l'appellato debba necessariamente proporre un appello incidentale condizionato; la riproposizione è sufficiente a superare la presunzione di rinuncia.
art. 343 c.p.c.
Richiamato in relazione all'art. 346; la Corte valuta l'iter procedurale relativo alle impugnazioni su motivi connessi alla chiamata in garanzia e alla riproposizione delle domande.
art. 436 c.p.c.
Il vizio dedotto relativo alla mancata notifica di un presunto appello incidentale è stato ritenuto non decisivo (assorbito) nel caso di specie; la Corte non ha ritenuto necessario affrontarne il merito dopo aver risolto il primo motivo.
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso in cassazione sussistono i presupposti per l'ulteriore versamento, da parte del ricorrente, dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, come stabilito dalle disposizioni citate.
Massime di principio
- La parte che in primo grado è risultata vittoriosa ma aveva formulato una domanda di garanzia (anche impropria) può, in appello, ottenere il provvedimento favorevole semplicemente riproponendo la domanda ex art. 346 c.p.c.; non è sempre necessario proporre un appello incidentale condizionato.
- L'appello incidentale è richiesto soltanto quando la pronuncia di primo grado sia sfavorevole sulla domanda di garanzia: se quella pronuncia era favorevole, la riproposizione in appello è la via corretta per evitare la presunzione di rinuncia.
- La qualificazione di 'garanzia impropria' non impone di per sé oneri processuali aggiuntivi quali l'appello incidentale: la giurisprudenza di legittimità recente privilegia l'efficacia della riproposizione ex art. 346 per tutelare l'interesse dell'appellato vittorioso in primo grado.
- Se l'appello per cassazione viene rigettato, il ricorrente può essere condannato alle spese e tenuto a versare eventuali ulteriori importi a titolo di contributo unificato secondo la normativa vigente.
- Nelle controversie dove si contesta la prescrizione e si coinvolgono concessionarie della riscossione, il giudice d'appello può estendere la condanna per responsabilità da inerzia quando accerti la prescrizione dei crediti originari; pertanto le società di riscossione possono essere chiamate a rispondere per i danni derivanti dall'inerzia nei confronti dell'ente creditore.
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