Cassazione Civile, Sentenza n. 19682/2020 del 21/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la corresponsione di differenze (quantificate in C 930,75) sulla liquidazione in conto capitale degli accantonamenti a suo favore dal Fondo Pensioni gestito dalla Cassa, sostenendo che l'accordo sindacale del 21.5.2008 costituisse un impegno vincolante (una offerta o promessa di determinati importi) e che pertanto dovessero essere eliminate le riduzioni operate mediante un coefficiente correttivo in fase di liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto l'accordo del 21.5.2008 di natura programmatica e non una offerta vincolante a favore dei singoli iscritti; di conseguenza la Cassa era legittimata ad applicare il coefficiente correttivo nella ripartizione del patrimonio comune. I vari motivi di censura sono stati dichiarati inammissibili in gran parte perché attengono a presunti travisamenti di fatto (non sindacabili in cassazione) o perché la censura era formulata con parametri giuridici errati. Il ricorrente è stato condannato alle spese di cassazione e al versamento dell'eventuale ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. n. 5
La Corte ricorda che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione è sindacabile in cassazione ma la semplice proposizione di un'interpretazione alternativa del fatto o del contratto non basta: bisogna dimostrare l'esistenza di fatti decisivi non esaminati o la violazione dei canoni ermeneutici; inoltre molti rilievi del ricorrente erano riconducibili a travisamento dei fatti, che non costituisce un motivo di cui all'art. 360
art. 1336 c.c.
La Corte ha ritenuto che l'accordo sindacale del 21.5.2008 non costituisse una "offerta al pubblico" ex art. 1336 c.c.: la comunicazione era di natura programmatica per ripartire il fondo comune e non conteneva impegni di quantificazione immediate e individuali
artt. 1362 e ss. c.c.
La Corte richiama che l'interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e che eventuali censure in Cassazione devono essere formulate con riferimento ai criteri ermeneutici di legge (artt. 1362 ss. c.c.) o segnalare omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'art. 360 n.5
art. 395 n.4 c.p.c.
La Corte osserva che il rimedio più adeguato per errori di travisamento dei fatti è la revocazione (art. 395 n.4 c.p.c.), non il ricorso per cassazione
art. 100 c.p.c.
La Corte dichiara la carenza di interesse di una censura che presupponeva come esistente una promessa di importi individuali dall'accordo del 21.5.2008, dato che la sentenza impugnata aveva accertato la natura non vincolante dell'accordo
art. 13, comma 1-quater e 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dell'obbligo processuale, in caso di rigetto, di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, secondo le previsioni del DPR
art. 156 comma 2, art. 159, art. 112 c.p.c.
Citate nelle censure del ricorrente per presunte nullità per omissione di pronuncia o travisamento, ma la Corte ha ritenuto inammissibili tali doglianze perché attengono a percezioni errate dei fatti e a questioni di merito non sindacabili in cassazione
Massime di principio
- Un accordo sindacale che contiene comunicazioni "programmatiche" sulla ripartizione di un fondo comune non costituisce automaticamente un'offerta vincolante ai singoli beneficiari; per configurare un'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. è necessaria una manifestazione di volontà chiara e specifica con quantificazione o impegno immediato verso i destinatari
- In cassazione non è sindacabile il cosiddetto "travisamento dei fatti": le doglianze che riguardano l'erronea percezione del contenuto di atti o documenti sono tipicamente rimediate con strumenti diversi (es. revocazione) e risultano inammissibili come motivi di cassazione
- Le questioni di interpretazione contrattuale sono, di regola, di competenza del giudice di merito; in sede di legittimità occorre invocare la violazione dei canoni ermeneutici previsti dagli artt. 1362 ss. c.c. o l'omesso esame di fatti decisivi (art. 360 n.5) per essere ammissibili
- La partecipazione a organismi sindacali o l'appartenenza a categorie che hanno negoziato un accordo non sostituisce, di per sé, la necessità di una comunicazione individuale se l'accordo ha natura generale e non prevede impegni individuali specifici
- Chi impugna in cassazione rischia di essere condannato alle spese e a contributi aggiuntivi se il ricorso è rigettato; è quindi importante valutare preliminarmente l'ammissibilità e la rilevanza giuridica delle censure
- Se in una fattispecie si contesta l'applicazione di coefficienti correttivi o di criteri di ripartizione, è essenziale provare che esistesse un impegno vincolante o una comunicazione personalizzata che impedisse tali correttivi
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