Cassazione Penale, Sentenza n. 09802/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: la sostituzione della misura cautelare (custodia in carcere -> arresti domiciliari il 13/11/2025) e la rinuncia formale del ricorrente depositata il 26/11/2025 hanno fatto venir meno l'interesse ad una pronuncia sul merito. Sentenza emessa il 09/12/2025 (Presidente Michele Calvisi).
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva plurimi motivi di ricorso avverso la decisione cautelare: 1) disparità di trattamento rispetto alla coimputata Maglio Barbara (artt.3 e 27 Cost., art.6 CEDU); 2) errata valutazione dei precedenti penali nella valutazione della pericolosità (art.27 Cost.); 3) mancata considerazione del ruolo marginale dell'imputato nel fatto (artt.274, 275, 299 c.p.p.); 4) omissione del principio di proporzionalità e della valutazione di misure alternative alla custodia cautelare (art.275 c.p.p.); 5) mancata valutazione dell'idoneità degli arresti domiciliari con dispositivo di controllo elettronico (art.275-bis c.p.p.); 6) motivazione contraddittoria/illogica sulla recidiva; 7) mancata considerazione di fatti sopravvenuti che attenuano le esigenze cautelari (art.299 c.p.p.); 8) violazione del principio di individualizzazione della misura; 9) insufficiente motivazione circa la diversa valutazione tra posizioni dei coimputati (art.292 c.p.p.); 10) violazione del contraddittorio e del giusto processo. Successivamente, con atto del 26/11/2025 il ricorrente ha rinunciato al ricorso, segnalando che la misura della custodia in carcere era stata sostituita il 13/11/2025 con gli arresti domiciliari.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
Il ricorrente denunciava violazione del principio di uguaglianza per trattamento difforme rispetto alla coimputata; la Corte non si è pronunciata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse
art. 27 Cost.
Richiamato in relazione alla valutazione della responsabilità e dei precedenti e alla dignità della sanzione cautelare; la questione non è stata esaminata nel merito a causa della sopravvenuta carenza di interesse
art. 6 CEDU
Invocato in relazione al diritto a un giusto processo e al contraddittorio; la Corte non ha analizzato la presunta violazione sostanziale per sopravvenuta mancanza di interesse
Riferito alla valutazione della partecipazione e del ruolo dell'imputato; il ricorrente lamentava omissione della valutazione del suo ruolo marginale
Richiamato rispetto al principio di necessità e proporzionalità della misura cautelare e all'obbligo di considerare misure meno afflittive; il ricorso chiedeva che fossero valutate alternative alla custodia in carcere
Invocato in relazione all'utilizzabilità degli arresti domiciliari con controllo elettronico come misura idonea a soddisfare esigenze cautelari
Citando la motivazione ai fini della differente valutazione tra coimputati; il ricorrente contestava l'insufficienza motivazionale del giudice della cautela
Richiamato in relazione all'obbligo di valutare fatti sopravvenuti che possono attenuare le esigenze cautelari; il ricorrente lamentava omissione di tale valutazione
Massime di principio
- Se la misura cautelare impugnata viene sostituita con una misura meno afflittiva e il ricorrente rinuncia al ricorso, il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La rinuncia formale del ricorrente, unitamente a un sopravvenuto mutamento della situazione concreta, determina in genere la perdita dell'interesse a ottenere la pronuncia sul merito.
- Le contestazioni su disparità di trattamento tra coimputati richiedono una comparazione puntuale delle posizioni personali e degli elementi di fatto e di responsabilità: senza motivazione specifica la censura è debole.
- Nel valutare la misura cautelare il giudice deve applicare il principio di proporzionalità e di individualizzazione; prima di adottare la custodia cautelare deve essere valutata l'idoneità di misure meno afflittive (arresti domiciliari, controllo elettronico).
- I precedenti penali vanno considerati solo se rilevanti ai fini della pericolosità e devono essere congruamente motivati dal giudice quando incidono sulla scelta della misura.
- Fatti sopravvenuti rilevanti per l'attenuazione delle esigenze cautelari devono essere valutati dal giudice della cautela e possono determinare la modifica o la revoca della misura.
- Chi impugna una misura cautelare deve conservare un interesse attuale alla decisione; in sua mancanza il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
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