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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07909/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato o comunque determinato il trattamento sanzionatorio. I motivi miravano a ottenere un trattamento più mite, contestando la dosimetria della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva, in sostanza, una ricostruzione del fatto di minore gravità; tuttavia non risultavano allegati travisamenti della prova idonei a fondare un vizio di motivazione, né un effettivo confronto con le valutazioni del giudice di merito. Nella memoria difensiva si reiteravano le medesime doglianze sulla pena, già ritenute generiche e non decisive rispetto ai parametri valorizzati dalla corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato in modo adeguato sulla determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche, richiamando una diversa ricostruzione del fatto, l'estrema gravità della condotta e i precedenti penali dell'imputato. Le censure sono state giudicate aspecifiche perché volte a riproporre una diversa valutazione del fatto, senza indicare travisamenti probatori o un concreto vizio di motivazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure sulla dosimetria della pena che si risolvano in una diversa lettura del fatto e nella mera sollecitazione di un trattamento sanzionatorio più mite, quando la sentenza impugnata offra una motivazione puntuale e logicamente coerente.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia mancante, apparente o manifestamente illogica; non è sufficiente contrapporre una ricostruzione alternativa del fatto.
  • Per dedurre un vizio di motivazione in cassazione occorre indicare specifici travisamenti della prova o un effettivo mancato confronto con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata; doglianze meramente assertive o reiterative sono aspecifiche e non consentono il sindacato di legittimità.
  • La valutazione della gravità del fatto e degli indici negativi rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio, se sorretta da motivazione adeguata e non manifestamente illogica, resta insindacabile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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