Cassazione Penale, Sentenza n. 07240/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Milano che aveva riconosciuto la riparazione per ingiusta detenzione solamente per il periodo dal 09/12/2018 al 28/10/2019, escludendo il periodo antecedente (28/03/2014-09/12/2018) per la ritenuta sussistenza di dolo o colpa grave del ricorrente. Il rigetto era fondato sulla valorizzazione di "frequentazioni ambigue" (contatti con Salvino La Rocca e altri), intercettazioni, dichiarazioni rese nel corso del procedimento e su presunte reticenze/menzogne dell'imputato sugli aspetti rilevanti (presunta relazione con Germana Biondo, spiegazione di tre contatti telefonici la mattina dell'omicidio, indicazione di piste alternative). Il ricorrente ha censurato la motivazione come generica, illogica e mancata nel confronto con la pronuncia di assoluzione e con i provvedimenti cautelari originari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato quanto al primo motivo (assorbendo il secondo), annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Milano per un nuovo esame. La Cassazione ha rilevato gravi omissioni e palese illogicità nella motivazione del giudice della riparazione: la Corte territoriale non aveva adeguatamente dimostrato la concausalità tra le "frequentazioni ambigue" e la detenzione, non aveva confrontato le sue valutazioni con i motivi dell'assoluzione e non aveva specificato in quali termini le presunte menzogne o reticenze del ricorrente avessero inciso sul mantenimento della misura cautelare. La Suprema Corte ha altresì precisato criteri giuridici di merito da seguire e ha escluso la riconducibilità automatica delle misure non custodiali alla disciplina risarcitoria prevista per la custodia in carcere.
Norme richiamate
Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte precisa che va considerata principalmente la fattispecie di cui al comma primo (ingiustizia "sostanziale") e che il giudice della riparazione deve valutare se vi sia stato dolo o colpa grave del richiedente nella causazione della detenzione
Regole sul procedimento davanti al giudice della riparazione; la sentenza richiama l'ambito di azione del giudice adito ai sensi di tale norma
Richiamato in relazione alla disciplina delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari; la Corte osserva che non può essere mutata la causa petendi in favore del ricorrente senza consentire il contraddittorio
art. 284, comma quinto, cod. proc. pen.
Menzionato per chiarire che la normativa equiparativa tra arresti domiciliari e custodia cautelare in carcere non si estende automaticamente ad altre misure non detentive ai fini della riparazione
Riferito perché contiene norme sugli interrogatori; rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato valutate in sede di riparazione
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Norma sulle motivazioni di ricorso per cassazione; i motivi del ricorrente sono stati formulati ai sensi di tali lettere (b ed e)
d.lgs. 8/11/2021, n.188 (modifica art. 314 c.p.p.)
Modifica che rende rilevante, ai fini della colpa grave, la menzogna dell'indagato in sede di interrogatorio se causalmente rilevante al mantenimento della misura; la Corte la richiama per delimitare quando la menzogna osti al ristoro
Direttiva UE 2016/343 (considerando n.24)
Richiamata a supporto dell'interpretazione normativa che ha ispirato la modifica legislativa sulla rilevanza delle false dichiarazioni dell'indagato
Massime di principio
- Nel procedimento per riparazione per ingiusta detenzione la mera frequentazione di persone coinvolte in attività illecite non è di per sé sufficiente ad escludere il diritto all'indennizzo: il giudice deve provare la concausalità tra tali frequentazioni e l'adozione o il mantenimento della misura cautelare (dovendo precisare tempi, qualità e consapevolezza dell'illiceità).
- Il giudice della riparazione deve motivare specificamente come le condotte extraprocessuali o le dichiarazioni endoprocedimentali (menzogne o reticenze) abbiano effettivamente contribuito, anche concausalmente, a creare la falsa apparenza di colpevolezza che ha determinato la detenzione; valutazione autonoma rispetto al giudizio di merito, ma con necessario confronto con le argomentazioni dell'assoluzione.
- La semplice negazione degli addebiti da parte dell'indagato rientra nel legittimo esercizio del diritto di difesa e non costituisce di per sé motivo ostativo al ristoro; rilevante è invece la menzogna consapevole solo se causalmente efficiente rispetto alla cautela, secondo l'orientamento post modifiche legislative.
- Non è possibile trasformare, nel procedimento di riparazione, la causa petendi originaria: se il ricorso è fondato sull'ingiustizia sostanziale (art.314, comma primo), il giudice non può decidere sulla base di una diversa fattispecie di ingiustizia formale senza consentire il contraddittorio.
- Le misure non custodiali non sono automaticamente equiparate, ai fini della riparazione prevista dall'art.314, alle misure detentive; pertanto l'illegittima applicazione di misure non detentive non determina di per sé il diritto alla stessa riparazione prevista per la custodia in carcere.
- In caso di decisione di rigetto per colpa grave con motivazione carente o illogica, la Corte suprema annulla e rinvia; sul nuovo esame il giudice di merito dovrà esplicitare il nesso temporale e causale fra le condotte ritenute ostative e la detenzione e confrontarsi puntualmente con le motivazioni dell'assoluzione.
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