Cassazione Penale, Sentenza n. 15112/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che ha rigettato l'appello avverso la dichiarazione di estinzione della custodia cautelare per decorso dei termini e l'applicazione di misure non custodiali. Denuncia un vizio per violazione del principio di adeguatezza e attualità delle misure cautelari, sostenendo che il provvedimento si è fondato su una valutazione astratta del reato e sull'originario provvedimento restrittivo, senza adeguata verifica della persistenza delle esigenze cautelari; contesta inoltre il diverso trattamento rispetto a un coimputato (Cosimo Alvaro). Successivamente ha depositato motivi nuovi basati sulla sentenza di annullamento con rinvio (Sez. n. 8562/2024) che avrebbe ridimensionato il quadro probatorio e reso ipotizzabile l'assoluzione, richiedendo la rivalutazione delle misure.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per genericità. Richiama il principio interpretativo dell'art. 307 c.p.p.: per applicare misure sostitutive dopo la scarcerazione per decorso termini è necessaria una verifica positiva e attuale della persistenza delle ragioni che determinarono la custodia cautelare, non il semplice richiamo all'accertamento originario. Il Tribunale aveva motivato la persistenza delle esigenze cautelari con riferimenti alla precedente ordinanza (5 febbraio 2020), alla posizione storica di Lupoi nell'associazione di tipo mafioso fino al 1998, alla violazione di misure di prevenzione e alla mancanza di indizi di dissociazione; la Corte ritiene comunque che tali motivazioni non siano state efficacemente confutate dal ricorrente. Il confronto con altro coimputato è stato ritenuto generico e non idoneo a dimostrare irragionevolezza. Quanto ai motivi nuovi fondati sulla sentenza rescindente depositata dopo il ricorso, la Corte osserva che, ai sensi dell'art. 585, comma 4 c.p.p., non possono sanare tardivamente il vizio dell'impugnazione principale; inoltre soltanto i giudici del rinvio sono vincolati dalla decisione di annullamento in ordine alla valutazione del compendio probatorio. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, e dichiara il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
L'inciso che consente l'adozione di misure sostitutive "solo se sussistano le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare" va inteso come obbligo di verifica positiva e attuale della persistenza delle condizioni che giustificarono la custodia; non è sufficiente richiamare l'accertamento originario.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
I motivi nuovi sopravvenuti dopo il deposito del ricorso principale non possono sanare vizi radicali dell'impugnazione originaria: l'eventuale decisione sopravvenuta non regolarizza tardivamente un ricorso già viziato.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Il vincolo probatorio derivante da una decisione di annullamento riguarda soltanto i giudici del rinvio incaricati di rivalutare il compendio probatorio; non vincola giudici che trattano altre fasi o gradi non coincidenti.
Il reato contestato è di associazione mafiosa; la giurisprudenza applica in tali casi una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari quando sussistano elementi indicativi di persistente adesione all'organizzazione, salvo prova di dissociazione.
Massime di principio
- Un ricorso per misure cautelari deve essere specifico e non generico: va indicato con precisione perché le esigenze cautelari non sussistono più o sono mutate.
- Per applicare misure sostitutive dopo la scarcerazione per decorso termini è richiesta una verifica attuale e motivata della persistenza delle ragioni che giustificarono la custodia; non basta richiamare pedissequamente l'originario provvedimento.
- La produzione di decisioni sopravvenute (es. sentenze di annullamento) depositate dopo il ricorso non cura vizi formali o di genericità dell'impugnazione principale e, in generale, non vincola giudici diversi da quelli del rinvio in ordine alla valutazione del compendio probatorio.
- Il trattamento diverso tra coimputati non è automaticamente illegittimo: per assumere rilievo deve emergere che le posizioni sono sostanzialmente identiche e che la differenza di trattamento è irragionevole o paradossale, con elementi concreti a sostegno della censura.
- Nel contesto di imputazioni per associazione mafiosa, fattori come la storia di partecipazione all'organizzazione, la violazione di misure di prevenzione e l'assenza di elementi di dissociazione possono giustificare la persistenza della misura cautelare o della presunzione relativa di pericolosità.
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