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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07041/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore di entrambe le controricorrenti, oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto. La decisione impugnata, che aveva respinto l'appello e confermato il rigetto della domanda di accertamento negativo del credito, è dunque rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di accertamento negativo proposta da una società che, a seguito di fusione, aveva incorporato la società garante di un mutuo concesso a un terzo. La ricorrente sosteneva di non essere debitrice delle somme richieste, deducendo: l'assenza di riscontri contabili della fideiussione nella contabilità della società incorporata; l'intervenuta definizione transattiva della posizione verso la banca; l'assenza di prova del credito in capo alla cessionaria; la prescrizione del credito; la nullità della fideiussione per contrasto con la disciplina antitrust; e la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda e, in cassazione, la ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione delle norme sulla prescrizione, assumendo che il termine dovesse decorrere dalla risoluzione del mutuo nel 2009 e che la richiesta del 2019 fosse tardiva; 2) violazione delle norme sulla prescrizione e sulla prova della titolarità del credito, contestando che la documentazione di cessione del ramo d'azienda non identificasse debitore e contratto; 3) violazione delle norme antitrust e dell'art. 1957 c.c., sostenendo che la nullità dello schema fideiussorio ABI dovesse estendersi anche alla fideiussione specifica e che il creditore fosse decaduto dalla garanzia. La Cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché non si confrontavano con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, tra cui: la decorrenza della prescrizione dalla scadenza del piano di ammortamento nel 2014 e non dall'ultima rata non pagata; la tardività della contestazione sulla titolarità del credito; l'accertamento di merito sulla presenza del credito nel contratto di cessione; l'ulteriore rilievo che la dedotta nullità richiedeva comunque la prova del contrasto concreto con la disciplina antitrust; e, infine, la constatazione che l'art. 1957 c.c. non era comunque utilmente invocabile, perché la tempestiva azione giudiziale era stata proposta prima della decadenza.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge è deducibile solo se la censura si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • artt. 2935, 2938, 2941 e 2946 c.c.

    Sono richiamati dalla ricorrente per sostenere la prescrizione del credito, ma la censura è dichiarata inammissibile perché non attacca le argomentazioni decisive della Corte territoriale.

  • art. 1957 c.c.

    La Corte d'appello aveva escluso la decadenza del creditore; in cassazione la doglianza è ritenuta inammissibile perché non confuta la ratio secondo cui l'azione giudiziale era stata proposta tempestivamente.

  • L. n. 287/1990, artt. 2, 14, 20 e 33

    La parte ricorrente li invoca per sostenere la nullità delle clausole fideiussorie; la Cassazione rileva che mancava la dimostrazione del concreto contrasto con la disciplina antitrust e che la censura non investiva tutte le rationes decidendi.

  • artt. 1345 e 1419 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente in relazione alla nullità parziale della fideiussione e alla sua possibile estensione; la Corte non entra nel merito per difetto di specifica critica alla motivazione decisiva.

  • art. 2697 c.c.

    Evocato dalla ricorrente sulla prova della titolarità del credito; la Corte conferma l'inammissibilità per mancato confronto con la motivazione di merito e con la tardività della contestazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano specificamente con tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.
  • La deduzione di prescrizione deve misurarsi con il dies a quo effettivamente individuato dal giudice di merito; non è sufficiente riproporre una diversa decorrenza senza aggredire la motivazione decisiva.
  • La contestazione della titolarità del credito cessionario non può essere scrutinata in cassazione se investe apprezzamenti di merito non censurati nei loro passaggi decisivi o se è stata svolta tardivamente nel giudizio di merito.
  • Chi invoca la nullità di una fideiussione per contrasto con la disciplina antitrust deve allegare e dimostrare il concreto collegamento tra il contratto dedotto in giudizio e lo schema vietato, non essendo sufficiente il richiamo astratto alla modulistica ABI.
  • La censura relativa alla decadenza ex art. 1957 c.c. richiede di confrontarsi con la verifica della tempestività dell'azione proposta dal creditore; se tale accertamento non è specificamente contestato, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneNullitàOnere della prova

Testo integrale

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