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Sentenza

Sentenza n. 363/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avellino, sez. lav., n. 37 del 16 gennaio 2025.

Giustizia amministrativa202501271

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avellino, sez. lav., n. 37 del 16 gennaio 2025, relativa all'attribuzione della carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avellino, sez. lav., n. 37 del 16 gennaio 2025, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi il 16 gennaio 2025. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente a fruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, per l'anno scolastico 2020/2021, condannando il Ministero, previa emissione della carta docente, ad accreditarvi € 500,00. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione, il Ministero non aveva attribuito la carta né accreditato la somma. La ricorrente ha quindi chiesto l'esecuzione del giudicato e la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione ai fini esecutivi e che l'amministrazione non aveva adempiuto all'obbligo posto a suo carico. Il giudice ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di eseguire la sentenza del Tribunale di Avellino entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della pronuncia, mediante assegnazione alla ricorrente della carta elettronica del docente e pagamento della somma di € 500,00. In caso di ulteriore inottemperanza, è stato nominato Commissario ad acta il Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega a un funzionario dell'ufficio e con termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di parte per compiere gli atti necessari. Al Commissario non spettano rimborsi, poiché appartiene alla medesima amministrazione intimata. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un Commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    Prevede la carta elettronica del docente, di importo nominale pari a € 500,00 annui; nel caso concreto il giudicato ne imponeva l'attribuzione per l'anno scolastico 2020/2021.

  • art. 1, commi 121 ss., l. n. 107/2015

    Il Ministero deve erogare la carta elettronica nel rispetto della disciplina legislativa e delle statuizioni contenute nel giudicato, senza che spettino automaticamente somme riferite a tutti gli anni di servizio al di fuori dell'obbligo concretamente stabilito dalla pronuncia da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata ai fini esecutivi, non sia stata eseguita dall'amministrazione dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
  • Quando il giudicato ordina l'emissione della carta elettronica del docente e l'accredito dell'importo dovuto, l'amministrazione deve eseguire la pronuncia mediante l'attivazione della carta e l'assegnazione della somma stabilita, senza sostituire tale modalità con un'erogazione diversa da quella risultante dal titolo esecutivo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un Commissario ad acta incaricato di compiere gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • Il Commissario ad acta appartenente alla stessa amministrazione inadempiente non ha diritto a rimborsi per l'attività esecutiva, in ragione del suo incardinamento nell'amministrazione intimata.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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