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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08440/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commessa quale amministratore unico di una società poi fallita. Con il primo e il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo: sostiene che la Corte si sarebbe limitata a valorizzare la conoscenza dello stato di decozione senza accertare la specifica finalità delle condotte, che avrebbe trascurato una perizia sul valore dell'immobile ceduto e che le operazioni contestate sarebbero state orientate alla prosecuzione dell'attività e non alla sottrazione di beni ai creditori. Quanto alla bancarotta documentale, contesta la mancanza di elementi idonei a provare il dolo specifico, affermando che la parziale carenza documentale dipendeva da difficoltà gestionali ereditate e non da volontà di occultamento. Con il terzo motivo contesta le circostanze aggravanti, assumendo che i beni fossero stati recuperati dalla curatela tramite azioni revocatorie e che la Corte non avesse considerato il reale pregiudizio per i creditori. Con il quarto motivo censura il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, ritenendo illogica l'equivalenza tra le circostanze e insufficiente la motivazione sul punto. Con il quinto motivo lamenta omessa pronuncia su questioni decisive, in particolare sui costi di bonifica dell'immobile ceduto e sulla finalizzazione delle operazioni alla continuità aziendale e alla salvaguardia dei posti di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generici i motivi che riproponevano censure già esaminate e disattese in appello, quindi privi di specificità per difetto di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Ha reputato aspecifico e manifestamente infondato il motivo sulle aggravanti, ribadendo che il danno ai creditori va valutato con riferimento al tempo del fallimento e non agli esiti successivi dell'attività della curatela. Ha giudicato non sindacabile in sede di legittimità il motivo sul bilanciamento tra circostanze, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito sorretta da motivazione non illogica. Ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo fondato su questioni di fatto, perché volto a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio. È stata anche dichiarata non valutabile la memoria difensiva trasmessa personalmente dall'imputato in violazione delle regole processuali. Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguito la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando i motivi si limitano a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • La deduzione di vizio motivazionale non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o in una rivalutazione del merito riservata al giudice di appello.
  • In materia di bancarotta, il danno arrecato ai creditori va valutato con riferimento al tempo del fallimento, e non in base a recuperi successivi o alle attività positive svolte dalla curatela nella procedura.
  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se privo di motivazione o frutto di manifesta illogicità.
  • La memoria depositata personalmente dall'imputato in violazione delle forme previste non è valutabile dal giudice di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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