Cassazione Penale, Ordinanza n. 18124/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un procedimento penale definito dalla Corte di cassazione, nel quale nel ruolo dell'udienza del 21 aprile 2026 era stato erroneamente caricato un dispositivo di rigetto del ricorso. Dalla nota del relatore e dalla relazione del Presidente emerge però che il Collegio aveva già accertato l'intervenuta estinzione per prescrizione dei reati oggetto di giudizio nei confronti dell'imputato. La prescrizione era stata peraltro già indicata dalla Corte di appello di Roma in occasione della emissione del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado. Il problema processuale sottoposto alla Corte è dunque la correzione di un evidente refuso nel dispositivo, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., al fine di rendere il testo coerente con la decisione effettivamente assunta in udienza.
La decisione
La Corte dispone la correzione del dispositivo, sostituendo il erroneo rigetto del ricorso con l'accertamento dell'intervenuta estinzione dei reati per prescrizione. La decisione è resa in applicazione dell'art. 130 cod. proc. pen., trattandosi di correzione di un evidente errore materiale. Non risultano dal testo ulteriori indicazioni sui reati specifici, se non che i fatti per cui si procedeva erano già ritenuti prescritti dalla Corte di appello di Roma.
Norme richiamate
È utilizzato come आधार per la correzione di un evidente errore materiale nel dispositivo della sentenza, quando il testo caricato non corrisponde alla decisione effettivamente deliberata dal Collegio.
Massime di principio
- L'evidente errore materiale nel dispositivo della sentenza può essere corretto ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. quando emerga chiaramente dagli atti e dal contesto della decisione che il testo pubblicato non corrisponde al contenuto effettivo della deliberazione.
- Se il Collegio ha già accertato l'intervenuta prescrizione dei reati, la correzione del dispositivo deve adeguare il provvedimento a tale esito estintivo, eliminando formule incompatibili come il rigetto del ricorso.
- La correzione del dispositivo è legittima quando si tratta di rettificare un refuso manifesto e non di modificare il contenuto sostanziale della decisione.
- Quando l'estinzione per prescrizione risulta già rilevata nei gradi precedenti o nel corso del giudizio di legittimità, il provvedimento finale deve riflettere tale esito estintivo e non un accertamento di merito contrario.
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