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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34775/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP-giudice dell'esecuzione che ha revocato la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa a La Rocca. La revoca era stata disposta ai sensi dell'art. 168, primo comma, n.2, cod. pen., perché il ricorrente aveva riportato una successiva condanna irrevocabile (Tribunale di Napoli Nord, reato del 6/12/2013, pena mesi 6 e giorni 15, irrevocabile il 17/01/2017) che, sommata alla pena sospesa, superava i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. Nel ricorso per cassazione si denunciava la violazione degli artt. 163 e 168 cod. pen., nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione e pretesa formazione irrituale del fascicolo (sostenendo che l'ordinanza faceva riferimento a una sentenza diversa da quella presente in atti, con conseguente impossibilità di difendersi compiutamente).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che nel fascicolo del giudizio di esecuzione fosse presente la sentenza su cui si fondava la richiesta di revoca (n.41) e il certificato del casellario giudiziale riportasse la condanna irrevocabile (n.3). Poiché la condanna era registrata nel casellario giudiziale non era necessaria la copia della decisione in atti; dunque le doglianze del ricorrente relative alla mancata conoscenza del provvedimento e all'impossibilità di difesa risultavano manifestamente infondate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen. (primo comma, n.2)

    Consente la revoca della sospensione condizionale della pena quando il condannato riporti una nuova condanna che determini la situazione prevista (qui: cumulazione che supera i limiti di legge). La Corte ha ritenuto legittimo l'uso di tale norma per revocare il beneficio alla luce della nuova condanna irrevocabile.

  • art. 163 cod. pen.

    Fissa i limiti di pena per l'applicabilità della sospensione condizionale. La revoca è stata motivata dal superamento di tali limiti a seguito della cumulazione della nuova condanna con quella già sospesa.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti nella riproduzione del motivo di ricorso in cassazione; il ricorso è stato illustrato nei termini consentiti dalla norma.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di impugnazione in cassazione (violazione di legge e motivazione). Il ricorrente ha invocato tali letture, ma la Corte ha ritenuto le doglianze infondate o generiche.

Massime di principio

  • La sospensione condizionale della pena può essere revocata ai sensi dell'art. 168 cod. pen. quando il condannato riporti una nuova condanna irrevocabile che, cumulata con quella sospesa, faccia venir meno i requisiti di legge (per esempio superando i limiti di cui all'art. 163).
  • La registrazione della condanna nel casellario giudiziale costituisce fonte idonea per fondare la richiesta di revoca; non è sempre necessario che la copia della sentenza sia inserita negli atti del procedimento esecutivo se la condanna risulta dal casellario e il difensore ha potuto conoscerla.
  • Obiezioni sulla formazione del fascicolo o sulla presunta impossibilità di difendersi richiedono specificità e prove concrete: censure generiche circa l'assenza di atti sono di norma inammissibili in Cassazione.
  • In appelli o ricorsi contro revoche del beneficio della sospensione, il resistente (Procura/Giudice dell'esecuzione) può fondare la revoca sia sulla sentenza depositata in atti sia su certificazioni del casellario; il ricorrente deve dimostrare l'effettiva pregiudiziale carenza di documenti o la violazione sostanziale del diritto di difesa per ottenere accoglimento.
  • La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando le doglianze siano manifestamente infondate o meramente generiche, e può condannare al pagamento di spese e somme a titolo di ammenda in caso di ricorso privo di colpa giustificata.

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