Cassazione Penale, Ordinanza n. 01162/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione ha lasciato ferma la condanna pronunciata nei precedenti gradi di merito per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Parma per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. I motivi dedotti riguardavano: 1) la carenza e illogicità della motivazione per la mancata assoluzione; 2) l'erronea applicazione della legge penale per non avere la Corte territoriale derubricato il fatto nella fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73; 3) la carenza e illogicità della motivazione sul mancato esonero della recidiva contestata; 4) la carenza e illogicità della motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e con prevalenza sulla recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure fossero inammissibili in sede di legittimità perché meramente riproduttive di questioni già adeguatamente esaminate e correttamente respinte dalla Corte di appello.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello e oggetto delle censure difensive in cassazione.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Invocato dal ricorrente per chiedere la derubricazione del fatto nella fattispecie di lieve entità; la Corte ha ritenuto la censura non scrutinabile perché già disattesa dal giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre, in forma sostanzialmente identica, doglianze già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di appello.
- La richiesta di derubricazione del fatto nella fattispecie di lieve entità deve confrontarsi con la motivazione della sentenza di merito; se il giudice di appello ha già adeguatamente escluso la lieve entità, la censura che non si misuri specificamente con tale motivazione è inammissibile.
- Le doglianze sulla recidiva e sul bilanciamento con le attenuanti generiche, quando censurano il percorso motivazionale già svolto dal giudice di merito senza evidenziare vizi specifici di legittimità, non superano il vaglio di ammissibilità in cassazione.
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