Sentenza n. 1447/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione della sentenza n. 1896/2024 del 13 marzo 2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.500 mediante emissione della carta del docente, oltre alle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza assumendo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1896/2024, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento in suo favore di euro 1.500 mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio. Ha dedotto la persistente inerzia dell'amministrazione e ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero, pur costituito, si era limitato a una costituzione di stile senza fornire elementi ostativi all'esecuzione. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di una penalità di mora, da calcolarsi nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta agli interessi eventualmente già dovuti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, termine finale coincidente con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, e limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto in base al giudicato. Il TAR ha precisato che l'insediamento del commissario non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente, configurandosi un esercizio concorrente del potere. Il Ministero è stato infine condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.200 oltre accessori.
Norme richiamate
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora e di individuare criteri di quantificazione non manifestamente iniqui, tra cui decorrenza, termine finale e limite massimo.
La penalità di mora assolve una funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale alla quale appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un giudicato e in assenza di elementi ostativi dedotti dall'amministrazione, il giudice deve ordinare l'adempimento entro un termine e può predisporre, per l'ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, purché siano fissati criteri prevedibili e un limite massimo idoneo a impedire che la misura perda la funzione compulsoria e si trasformi in un'indebita locupletazione.
- La penalità di mora decorre, secondo il criterio stabilito dal giudice, dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione o comunicazione della pronuncia all'amministrazione, cessa con l'adempimento spontaneo anche tardivo e non si cumula oltre il limite massimo fissato dal giudice.
- La nomina del commissario ad acta non determina la perdita del potere dell'amministrazione di adempiere spontaneamente: fino all'effettivo adempimento permane un esercizio concorrente del potere tra amministrazione titolare e commissario nominato dal giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 471/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 474/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 475/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 477/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 71/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 72/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →