Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6998/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602483

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR che aveva accolto la domanda dell’Università di ripetizione di somme ritenute indebitamente percepite dal docente in servizio all’estero e aveva respinto per prescrizione la domanda risarcitoria incidentale del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente universitario)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo: omesso accertamento dell’entità degli emolumenti effettivamente percepiti; erronea valutazione dell’assenza di un valido provvedimento autorizzativo dell’aumento dell’indennità estera da euro 87.410,33 a euro 97.868,00; erronea esclusione di un titolo legittimante il rimborso o il pagamento diretto dei canoni di locazione; erronea valorizzazione del giudicato penale; omesso esame dell’eccezione di prescrizione della pretesa restitutoria; erronea declaratoria di prescrizione e infondatezza della domanda risarcitoria concernente differenze retributive, contribuzione previdenziale, riflessi pensionistici e maggiore imposizione fiscale argentina. L’appellante sosteneva che la delibera del Consiglio di amministrazione del 9 aprile 2002, letta insieme al verbale della Giunta del 13 marzo 2002 e alla documentazione successiva, avesse autorizzato sia l’aumento dell’indennità a regime sia il rimborso o pagamento autonomo dell’alloggio. Contestava inoltre la quantificazione dell’indebito, rilevando che le tabelle dell’Università comprendevano voci diverse dalla retribuzione, quali rimborsi spese e oneri previdenziali argentini. L’Università chiedeva il rigetto dell’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei limiti indicati in motivazione e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto fondato il primo motivo, accertando che il docente aveva tempestivamente contestato sia l’an sia il quantum della pretesa restitutoria e che, pertanto, era pienamente legittimato a far valere le proprie ragioni. Ha accolto congiuntamente il secondo e il terzo motivo, interpretando la delibera del Consiglio di amministrazione del 9 aprile 2002, in raccordo con il precedente atto della Giunta e con gli elementi documentali e fattuali successivi, come titolo valido per l’aumento dell’indennità a decorrere dal 2002 e per gli anni successivi, nonché per il rimborso del costo dell’alloggio nel 2001 e per il pagamento diretto dell’abitazione dal 2002 fino alla cessazione del rapporto. Ne consegue che tali somme erano state sia erogate sia deliberate e non potevano essere considerate indebite. Il motivo relativo alla sentenza penale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’accoglimento dei primi motivi aveva già escluso l’indebito sulle voci principali; il Collegio ha comunque precisato che la pronuncia penale non era probante dell’indebita percezione e che l’interpretazione preferibile della delibera era quella favorevole al docente. Anche il motivo sulla prescrizione è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con l’ulteriore precisazione che, in astratto, il termine decennale avrebbe consentito la ripetizione soltanto dei pagamenti successivi al 16 dicembre 2005, essendo la prima richiesta stata notificata il 17 dicembre 2015. È stato invece respinto il motivo relativo alla domanda risarcitoria: la pretesa contributiva era sostanzialmente una richiesta di pagamento di contributi omessi, soggetta al termine previsto dall’art. 3, comma 9, l. 335/1995; inoltre mancava la prova di un comportamento ingiusto dell’Università e di un danno contra ius, poiché il docente aveva sottoscritto gli accordi relativi al rapporto e non era credibile che ignorasse i relativi effetti fiscali e previdenziali. Il Consiglio di Stato ha lasciato ferma la possibilità per l’Università di procedere a una nuova ricognizione delle ulteriori somme eventualmente indebite, nel rispetto dei criteri fissati dalla sentenza. L’Università è stata condannata alle spese del doppio grado, liquidate in euro 6.000.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    in astratto sarebbero ripetibili i soli pagamenti erogati a far data dal 16 dicembre del 2005.

    La pretesa di ripetizione dell’indebito è soggetta al termine ordinario decennale; assumendo come momento interruttivo la richiesta notificata il 17 dicembre 2015, risultano astrattamente ripetibili soltanto i pagamenti successivi al 16 dicembre 2005.

  • art. 3, comma 9, l. 335/1995

    E’ evidente, infatti, che a prescindere dal veicolo formale e processuale con cui è introdotta, quella pretesa ha ad oggetto il pagamento, asseritamente mancato, dei contributi da parte del datore di lavoro, e dunque che essa non può che essere attratta nell’operatività della disposizione indicata, che a sua volta si radica nel precedente rapporto di lavoro.

    La qualificazione formale della domanda come risarcitoria non impedisce di ricondurla alla disciplina prescrizionale propria della pretesa contributiva, quando il suo oggetto sostanziale sia il pagamento di contributi omessi dal datore di lavoro.

  • art. 1374 c.c.

    è francamente poco credibile – e comunque, a tutto concedere, il fatto sarebbe a lui pienamente imputabile – che non avesse conosciuto, e tanto meno compreso, i termini della negoziazione (delle negoziazioni), e gli ulteriori effetti da essa/e derivanti, ivi compresi quelli relativi al profilo fiscale, che divenivano per lui vincolanti ai sensi di quanto previsto dall’art. 1374 del codice civile.

    Gli accordi contrattuali sottoscritti producono per le parti gli effetti previsti dalla legge e, in assenza di norme imperative violate, il contraente non può fondare una pretesa risarcitoria sull’asserita mancata conoscenza degli effetti fiscali e previdenziali delle pattuizioni accettate.

Massime di principio

  • Quando la domanda di ripetizione di somme pubbliche è stata tempestivamente contestata sia nell’an sia nel quantum, il destinatario delle somme è pienamente legittimato a difendersi nel giudizio restitutorio, anche mediante contestazioni subordinate sulla quantificazione senza che queste implichino riconoscimento del debito.
  • L’interpretazione di una deliberazione amministrativa non può arrestarsi al suo tenore letterale isolato, ma deve considerare il raccordo tra premesse, verbali richiamati, parte dispositiva, atti istruttori e condotte amministrative successive, soprattutto quando l’organo deliberante abbia recepito integralmente la proposta o il parere di altro organo.
  • Una deliberazione che recepisca integralmente una proposta della Giunta contenente l’indicazione di procedere all’aumento di un’indennità può costituire titolo giuridico per un incremento stabile e a regime, anche se la formulazione della parte dispositiva è ellittica, quando tale interpretazione sia confermata dagli atti successivi dell’amministrazione e dall’effettiva esecuzione del trattamento.
  • Le somme corrisposte a titolo di aumento dell’indennità o di rimborso e pagamento dell’alloggio non sono ripetibili come indebite se risultano autorizzate da atti deliberativi interpretati complessivamente, anche quando siano state contabilizzate dall’amministrazione in voci aggregate o non adeguatamente distinte.
  • La domanda formalmente risarcitoria diretta a ottenere il versamento o il riconoscimento di contributi previdenziali omessi conserva natura sostanziale contributiva ed è soggetta alla disciplina prescrizionale applicabile alla pretesa contributiva, senza possibilità di elusione mediante la diversa qualificazione processuale.
  • La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione richiede la prova di un comportamento non iure e di un danno contra ius; tale prova manca quando il pregiudizio dedotto discenda da condizioni contrattuali sottoscritte dal privato, non contrarie a norme imperative, e dai loro effetti fiscali o previdenziali conoscibili e vincolanti.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoTrattamento economico e previdenzialeDanno da provvedimento illegittimoAppello
RamiPubblico impiego e concorsiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.