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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32204/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gulino impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di tentato omicidio: contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sostenendo di aver solo accompagnato il suocero (Massimo Favata) e di non conoscere le intenzioni omicide né la presenza della pistola; inoltre deduceva vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, ritenendo infondata la valutazione del pericolo di reiterazione del reato e censurando la mancata concessione di misure meno afflittive in assenza di precedenti fallimenti di misure cautelari

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che il ricorrente chiedesse una diversa valutazione di fatti ed elementi probatori già esaminati dal giudice di merito, materia sulla quale la giurisdizione di legittimità è limitata alla verifica della logicità e dei principi di diritto della motivazione, non al riesame del merito; le intercettazioni depositate successivamente non erano decisive. Sul secondo motivo ha osservato che l'ordinanza di merito motivava la misura sia con il pericolo di fuga sia con il pericolo di reiterazione: poiché il ricorrente non contestava la parte relativa al pericolo di fuga (che da sola giustificava la custodia), l'impugnazione risultava inefficace e inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, cod. proc. pen. (lett. b))

    Il pericolo di fuga, adeguatamente motivato nel provvedimento di riesame (anche tramite intercettazioni), costituisce motivo autonomo e sufficiente per la conferma della custodia cautelare; non contestando tale motivo il ricorso non poteva ottenere esito favorevole

  • art. 274, comma 1, cod. proc. pen. (lett. c))

    pericolo di reiterazione del reato

    La misura è stata altresì motivata con il rischio di reiterazione; però la presenza di più esigenze cautelari è valutata complessivamente e la censura parziale è inefficace se non investe tutte le basi giustificative della misura

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende a seguito della decisione di inammissibilità

  • art. 23, comma 6, 1 ter L. 8-8-95 n. 332

    Norma citata per gli adempimenti di trasmissione di copia del provvedimento (indicata nella parte finale della sentenza per adempimenti formali)

  • Sez. 2, Sent. n. 27866/2019 e Sez. 2, Sent. n. 31553/2017 (giurisprudenza)

    Principio di diritto secondo cui in materia di misure cautelari la Corte di cassazione è limitata a verificare la logicità e la correttezza giuridica della motivazione del giudice di merito e non può riformulare una diversa valutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito; censure che mirano al diverso apprezzamento degli stessi elementi sono inammissibili

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso le misure cautelari non consente di chiedere un nuovo apprezzamento di merito: la Corte valuta solo la logicità e la conformità giuridica della motivazione, non riformula i fatti
  • Se la decisione di merito poggia su più esigenze cautelari (es. pericolo di fuga e pericolo di reiterazione), un attacco limitato a una sola di esse può risultare inefficace se l'altra rimane incontrovertuta e sufficiente a sostenere la misura
  • Prove o atti prodotti in cassazione dopo il deposito del ricorso difficilmente mutano l'esito se non sono decisivi e non incidono sulla valutazione logico-giuridica già compiuta dal giudice di merito
  • Per ottenere successo in sede di legittimità è necessario formulare censure che riguardino profili di illegittimità giuridica o di illogicità nella motivazione, evitando di limitarsi a una diversa interpretazione dei fatti
  • In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente alle spese e a un versamento equitativo alla Cassa delle ammende

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