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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14868/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento IVA emessi per gli anni d'imposta 2013 e 2014 nei confronti di una società poi fallita, con diniego della detrazione dell'IVA in relazione a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti e inserite in una frode carosello, consistita nell'apparire come importazioni operazioni che invece sarebbero state intracomunitarie. In primo grado la contribuente aveva ottenuto ragione, sostenendo anche la violazione del contraddittorio procedimentale e, nel merito, la propria estraneità alla frode; in appello l'Agenzia aveva ottenuto riforma della decisione, con accertamento della consapevolezza della società circa la partecipazione all'operazione evasiva. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, con il primo motivo, la violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e del principio di partecipazione al procedimento, assumendo che la CTR avesse errato nel ritenere validamente instaurato il contraddittorio e nel non considerare la necessità di un ulteriore invito; con il secondo motivo denunciava violazioni di legge e vizi di motivazione per non avere la CTR riconosciuto l'estraneità e l'incolpevolezza della società rispetto alla frode, contestando la valutazione delle prove e la qualificazione giuridica dei fatti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, qualificando entrambi i motivi come inammissibili. Ha ritenuto infondata la censura sul contraddittorio perché, essendo pacifico che vi fosse stata una verifica fiscale conclusa con p.v.c. e che la società fosse stata formalmente invitata a controdedurre entro 60 giorni senza svolgere attività prima dell'emissione dell'avviso, trovava applicazione l'art. 12, comma 7, della L. 212/2000; non vi era quindi alcuna ulteriore violazione del contraddittorio. La parte del motivo che attaccava il valore probatorio del p.v.c. è stata dichiarata inammissibile perché estranea al tema devoluto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per commistione di censure eterogenee e incompatibili, sia perché diretto in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Non sono state liquidate spese, non essendosi costituita l'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    termine dilatorio di sessanta giorni

    nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali dell'attività, l'avviso di accertamento emesso prima del decorso di 60 giorni dal p.v.c. è illegittimo, salvo specifiche ragioni di urgenza; il rispetto del termine tutela il contraddittorio procedimentale.

  • art. 6 L. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente a sostegno delle garanzie partecipative del contribuente.

  • art. 7 L. 241/1990

    richiamato dalla ricorrente a sostegno delle garanzie partecipative e del preavviso procedimentale.

  • artt. 41, 47 e 48 CEDU

    invocati dalla ricorrente a fondamento delle garanzie del contraddittorio e del giusto procedimento.

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    invocato per contestare il diniego della detrazione IVA.

  • art. 21 d.P.R. 633/1972

    invocato per contestare il diniego della detrazione IVA e la ricostruzione dell'operazione imponibile.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova sull'estraneità alla frode.

  • art. 2727 c.c. e ss.

    richiamato dalla ricorrente con riferimento alle presunzioni e alla prova dei fatti contestati.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente in tema di poteri istruttori e prova nel processo tributario.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del giusto processo e del contraddittorio.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    richiamato quale parametro formale dei motivi di ricorso; la Corte evidenzia l'inammissibilità di censure che cumulano in modo confuso vizi diversi.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per delimitare le anomalie motivazionali censurabili in cassazione.

Massime di principio

  • Nei controlli fiscali svolti mediante accesso, ispezione o verifica nei locali dell'attività, l'avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine di 60 giorni dal p.v.c. è illegittimo, salvo prova di specifiche ragioni di urgenza da parte dell'Ufficio.
  • Quando il contraddittorio endoprocedimentale è stato formalmente attivato e il contribuente non ha svolto alcuna interlocuzione prima dell'emissione dell'atto, non è configurabile una ulteriore violazione del diritto di partecipazione fondata sulla sola mancata rinnovazione dell'invito.
  • Nel ricorso per cassazione non è consentito proporre censure eterogenee e logicamente incompatibili nello stesso motivo, cumulando violazioni di legge e vizi motivazionali senza una chiara distinzione dei profili dedotti.
  • Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un terzo grado di merito: la parte non può chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Il cattivo apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non integra, di per sé, un vizio denunciabile in cassazione, se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo o di un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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