Sentenza n. 8836/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell’illegittimità previa adozione di misure cautelari del silenzio inadempimento dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad, lamentando la mancata attivazione del procedimento relativo alla domanda di visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato. Dopo la proposizione del ricorso, la sede diplomatica competente ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, determinando l'attivazione del procedimento amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L'attivazione del procedimento da parte della sede diplomatica ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che imponesse all'amministrazione di procedere. Il Collegio ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite, ravvisando giusti motivi nella rilevante quantità di richieste di visto gravante sulla sede diplomatica e nella complessità dell'iter previsto per la conclusione del procedimento.
Norme richiamate
Disciplina l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione, esercitata dal ricorrente per ottenere l'attivazione del procedimento relativo al visto.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; nel caso concreto, l'interesse è venuto meno perché l'amministrazione ha attivato il procedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente fa venir meno l'interesse a ottenere una pronuncia che condanni l'amministrazione a procedere e determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La fissazione, da parte dell'amministrazione, dell'appuntamento necessario alla presentazione della domanda di visto integra l'attivazione del procedimento e rende improcedibile l'azione contro il silenzio limitatamente all'obbligo di procedere, senza implicare una decisione favorevole sul rilascio del visto.
- La complessità dell'iter procedimentale e l'elevato numero di richieste gravanti sull'amministrazione possono costituire giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite, anche in caso di improcedibilità sopravvenuta.
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