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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 451/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso per motivi di diritto: ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse ammesso la detenzione domiciliare in violazione della norma che limita a 2 anni la pena massima per l'ammissibilità della misura alternativa. L'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Sassari per nuovo giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 21/04/2022 con cui il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva ammesso Giovanni Pittalis alla detenzione domiciliare per l'espiazione di una pena. Il Procuratore generale ha dedotto violazione di legge perché, secondo il successivo provvedimento di cumulo delle pene emesso dalla Procura della Repubblica di Nuoro (15/02/2022), la pena complessiva da espiare è di 3 anni e 8 mesi, superiore al limite legale di 2 anni previsto per l'ammissibilità della misura alternativa.

Norme richiamate

  • art. 47-ter, l. 26 luglio 1975, n. 354

    Il comma 1-bis stabilisce il limite di ammissibilità per le misure alternative alla detenzione: la pena detentiva complessiva da espiare non deve superare i due anni. La Corte ha interpretato la norma come condizione di immediata ammissibilità, applicabile anche quando risulti da un successivo provvedimento di cumulo delle pene.

Massime di principio

  • La verifica della durata della pena effettivamente da espiare (anche in presenza di provvedimenti di cumulo successivi) è condizione necessaria per l'ammissione a misure alternative: se la pena supera i 2 anni la misura domiciliare è inammissibile.
  • Il Tribunale di sorveglianza deve tener conto di ogni provvedimento esecutivo o di cumulo che modifichi la quantità di pena residua prima di concedere una misura alternativa; omissioni in tal senso possono determinare l'annullamento in sede di controllo.
  • Il Procuratore generale (o la parte pubblica) può impugnare le ordinanze che violano i criteri di ammissibilità delle misure alternative per ottenere l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
  • In caso di annullamento per violazione della condizione di ammissibilità, il giudice del rinvio dovrà riesaminare la richiesta di misura alternativa alla luce della corretta determinazione della pena residua.

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