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Ordinanza

Ordinanza n. 5406/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Trib. Lav. Roma n. 1748/2016.

Giustizia amministrativa202510798

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 1748/2016

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 1748/2016. A sostegno della definitività della pronuncia ha depositato un certificato di non proposto appello rilasciato dalla Corte d'Appello di Roma, ma non ha depositato l'attestazione di passaggio in giudicato rilasciata dal tribunale ai sensi dell'art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, richiesta dall'art. 114, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il TAR, senza assumere una decisione definitiva sulla domanda di ottemperanza e salva ogni ulteriore determinazione, ha disposto che la ricorrente depositi l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale del lavoro di Roma, rilasciata ai sensi dell'art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. L'incombente è stato posto a carico della ricorrente perché il certificato di non proposto appello depositato non è stato ritenuto sufficiente a comprovare, ai fini dell'art. 114, comma 2, c.p.a., il passaggio in giudicato della sentenza. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 17 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza è necessario comprovare il passaggio in giudicato della sentenza della cui esecuzione si chiede l'attuazione; a tal fine il giudice ha richiesto l'attestazione rilasciata dal tribunale competente.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    L'attestazione rilasciata dal tribunale ai sensi di questa disposizione è stata indicata come documento necessario per comprovare il passaggio in giudicato della sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, il ricorrente deve documentare il passaggio in giudicato della pronuncia mediante l'attestazione rilasciata dal tribunale ai sensi dell'art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come richiesto dall'art. 114, comma 2, c.p.a.; il solo certificato di non proposto appello non è sufficiente.
  • Quando manca la documentazione necessaria a comprovare il passaggio in giudicato della sentenza azionata in ottemperanza, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio a carico del ricorrente e rinviare la decisione a una successiva camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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