Cassazione Civile, Ordinanza n. 30351/2022 del 14/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda nasce dalla notificazione, nel 2013, di un'ingiunzione relativa a tributi per gli anni 2005-2006, emessa nei confronti della ricorrente quale coerede di un soggetto deceduto nel 2009. La contribuente ha contestato la pretesa deducendo di avere rinunciato all'eredità con atto del 5 novembre 2010. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma nel corso del giudizio il difensore ha depositato una rinuncia al ricorso, sottoscritta in via congiunta con il Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate e con presa d'atto del difensore della concessionaria della riscossione. La Corte ha tuttavia rilevato che il difensore della ricorrente non era munito di mandato speciale a rinunciare al ricorso: la procura a margine conteneva formule generiche e non attribuiva espressamente il potere di compiere atti dispositivi del diritto controverso. Da ciò la Corte ha escluso che potesse dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. e ha ritenuto che la rinuncia non valida determinasse sopravvenuto difetto di interesse e quindi inammissibilità del ricorso, con declaratoria di cessazione della materia del contendere secondo il principio richiamato.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia depositata, ma ha escluso l'estinzione del processo perché il difensore non era munito di mandato speciale ex art. 84 c.p.c. a rinunciare al ricorso. Ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio, richiamando la giurisprudenza secondo cui la rinuncia non validamente sottoscritta non estingue il processo ma può condurre alla cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate e non è stato imposto il c.d. doppio contributo, essendo la causa di inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
il mandato alle liti a margine del ricorso non comprende il potere di rinunciare al ricorso
La procura difensiva generica non abilita il difensore a compiere atti dispositivi del diritto controverso, come la rinuncia al ricorso, se non vi è conferimento espresso di tale potere.
mancando dei requisiti previsti dall'art. 390, comma 2, c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti formali e di sottoscrizione previsti dalla norma, altrimenti non produce estinzione del processo.
non può pronunciarsi l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
In assenza di valida rinuncia, non è possibile dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione deve essere sottoscritta personalmente dalla parte oppure dal difensore munito di mandato speciale a rinunciare; una procura generica alle liti non è sufficiente per attribuire al difensore poteri dispositivi del diritto controverso.
- Se la rinuncia al ricorso è invalida per difetto del potere rappresentativo del difensore, non si produce l'estinzione del processo; può tuttavia emergere un sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente, con conseguente inammissibilità o cessazione della materia del contendere secondo le circostanze del caso.
- La qualificazione del potere conferito al difensore va accertata in modo rigoroso quando l'atto processuale comporta disposizione del diritto in contesa, poiché per tali atti la formula generica della procura non è sufficiente.
Come è indicizzato
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