Cassazione Civile, Sentenza n. 27931/2021 del 13/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le lavoratrici chiedevano l'accertamento del diritto all'assunzione a tempo indeterminato con decorrenza 21.10.1998 e inquadramento nella IV qualifica funzionale, sulla base della delibera comunale n.82/1995 che riconosceva tale diritto in attuazione dell'art.4‑bis, comma 6, D.L. n.148/1993. Successiva delibera n.1228/1996 subordinava la trasformazione alla vacanza di posti di IV qualifica. I giudici di merito avevano disapplicato le delibere ritenendole illegittime per contrasto col termine imposto dall'art.6, comma 2, D.L. n.89/1995. La sentenza rescindente (Cassazione) aveva però stabilito che il giudice del rinvio dovesse tenere conto della delibera n.82/1995 e ne aveva escluso la disapplicazione in peius. In sede di rinvio il Comune aveva annullato le delibere in autotutela; la Corte territoriale ha ritenuto legittimo tale annullamento e ha comunque escluso la nascita del diritto alla assunzione perché i rapporti a termine erano cessati al momento della delibera 82/1995 e perché non risultava provata la vacanza dei posti o la coincidenza professionale richiesta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso delle lavoratrici. Ha confermato che la sentenza rescindente vincola il giudice del rinvio solo nei limiti del principio di diritto enunciato e dei fatti che quel principio assumeva come pacifici; il giudice del rinvio può invece valutare fatti sopravvenuti (qui l'annullamento in autotutela delle delibere) e nuovi mezzi di prova. Ha inoltre condiviso la valutazione di merito secondo cui non era sorto il diritto alla assunzione: le delibere non costituivano titolo concreto perché i rapporti a termine erano cessati, le condizioni poste (vacanza posti, parere favorevole ecc.) non risultavano provate e la subordinazione prevista dalle delibere non era dimostrata. Condanna le ricorrenti alle spese processuali e al contributo unificato aggiuntivo previsto.
Norme richiamate
D.L. 20 maggio 1993 n.148 (art.4‑bis, comma 6)
La Corte ricorda che la delibera comunale richiamava questa norma come titolo per la trasformazione da tempo determinato a indeterminato; tuttavia la trasformazione opera solo se il rapporto a termine è ancora in essere, per cui la norma non giustifica l'assunzione se il contratto è cessato.
Legge 19 luglio 1993 n.236 (conversione del D.L. 148/1993)
Richiamata come atto di conversione del decreto che originariamente prevedeva la possibilità di stabilizzazione; la Corte ne tiene conto nel valutare la legittimità delle delibere comunali che invocavano la disciplina emergenziale.
D.L. n.89/1995 (art.6, comma 2)
La norma introduceva un termine ultimo per disporre trasformazioni/assunzioni; la Corte ha ritenuto che le delibere comunali fossero illegittime in quanto rinviavano la trasformazione oltre il termine stabilito e, in ogni caso, non potevano operare se il rapporto a termine era già cessato.
Richiamato nelle censure processuali; la Corte non rileva violazioni specifiche di questa norma nella motivazione impugnata, ma la norma è parte del quadro del diritto del lavoro pubblico che è stato preso in considerazione.
Citando lo ius variandi del datore pubblico, le ricorrenti sostenevano la compatibilità delle mansioni; la Corte ha osservato che tale principio non solleva le ricorrenti dall'onere di provare l'avveramento delle condizioni previste nelle delibere e la corrispondenza effettiva delle mansioni.
Codice di procedura civile (art.360, art.324, art.384, art.394, art.115)
Le norme processuali sono state invocate per censurare la motivazione della Corte territoriale; la Cassazione ha ricondotto la questione ai limiti del sindacato di legittimità e alla impossibilità per la suprema corte di riassumere il merito se non attraverso questioni di diritto e vizi specifici di motivazione.
Massime di principio
- La sentenza di cassazione con rinvio vincola il giudice del rinvio solo quanto al principio di diritto enunciato e ai fatti che tale principio presumeva pacifici; il giudice del rinvio può esaminare fatti nuovi o sopravvenuti.
- L'annullamento in autotutela della pubblica amministrazione può modificare la situazione fattuale e giuridica valutata dal giudice, e il giudice civile può tenerne conto a meno che l'atto di autotutela non sia evidentemente illegittimo.
- Un provvedimento amministrativo che riconosce una facoltà di stabilizzazione non produce automaticamente un diritto acquisito se esso rinvia l'assunzione a condizioni future o a termini soggetti a verifiche (vacanza posti, pareri), il cui avveramento grava sulla parte che ne deduce il diritto.
- La trasformazione da rapporto a termine a indeterminato prevista da norme straordinarie opera solo se al momento del provvedimento il rapporto a termine è ancora in essere; se il contratto è già cessato non si forma il diritto.
- Il ricorrente deve provare l'avverarsi delle condizioni o dei presupposti indicati nell'atto amministrativo (es. vacanza di posti, corrispondenza di mansioni); la mera previsione di un futuro inserimento non è sufficiente.
- Il ricorso alla disapplicazione di un atto amministrativo 'in malam partem' è limitato: il giudice non può disapplicare un atto amministrativo ampliativo della sfera giuridica del privato se ciò lede diritti già definitivamente riconosciuti, ma ciò non preclude la verifica sulla sussistenza del titolo sostanziale quando intervengano fatti nuovi.
- Nelle controversie relative a stabilizzazioni o trasformazioni, è fondamentale raccogliere documentazione amministrativa completa (delibere, pianta organica, certificati di vacanza posti, atti di annullamento) e dimostrare l'identità delle mansioni effettivamente svolte con il profilo richiesto.
- Se si contesta l'annullamento di un atto amministrativo che si presumeva favorevole, valutare parallelamente l'impugnazione amministrativa (TAR) per preservare eventuali effetti cautelari e non limitarsi al solo giudizio civile sul merito.
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