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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22746/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la rideterminazione della pena per effetto dell'applicazione dell'istituto della fungibilità (art. 657 c.p.p.), chiedendo che venisse detratto dal cumulo della pena il periodo 23/03/2017 - 07/06/2018 perché in quel periodo era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere. Sosteneva che lo stesso periodo non poteva essere già computato come espiazione di pena definitiva e che, se fosse stato considerato solo come espiazione, avrebbe potuto accedere a misure alternative.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile (art. 606, comma 3 c.p.p.). Ha ritenuto corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la detrazione richiesta in quanto il periodo 23/03/2017 - 11/06/2018 era già stato computato a titolo di espiazione della pena e non poteva essere computato nuovamente come custodia cautelare. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), non potendo escludersi la colpa nella proposizione dell'impugnazione alla luce della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Norme richiamate

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Regola la fungibilità: il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, deve sottrarre la custodia cautelare o le pene espiate senza titolo; principio che impedisce il doppio computo dello stesso periodo di detenzione.

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma invocata per dichiarare il ricorso in cassazione manifestamente infondato e quindi inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se del caso, alla somma a favore della Cassa delle ammende; utilizzata per imporre l'esborso di euro 3.000,00.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata per sostenere che non è possibile escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione, giustificando la condanna alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 2, sentenza n. 4152/2015; Sez. 1, n. 30831/2006)

    Afferma il principio per cui uno stesso periodo di detenzione non può essere imputato a più titoli: va computata solo la frazione temporale trascorsa in custodia cautelare per la quale non vi sia sovrapposizione con l'espiazione della pena.

Massime di principio

  • Non è possibile effettuare il 'doppio computo' dello stesso periodo di detenzione: se un periodo è già stato conteggiato come espiazione di pena definitiva, non può essere nuovamente detratto come custodia cautelare.
  • La richiesta di applicazione della fungibilità ai sensi dell'art. 657 c.p.p. è ammissibile solo per la porzione temporale di custodia cautelare effettivamente non sovrapposta con l'espiazione della pena.
  • Il giudice dell'esecuzione deve verificare con attenzione le date di inizio e fine sia della custodia cautelare sia dell'esecuzione della pena per accertare eventuali sovrapposizioni e computi già effettuati.
  • Se la custodia cautelare è stata effettivamente eseguita prima dell'ordine di esecuzione o per fatto diverso e non è stata conteggiata nell'espiazione della pena definitiva, può essere detratta; in caso contrario la detrazione è preclusa.
  • Per ottenere l'accoglimento è necessario documentare con precisione le date e dimostrare che il periodo richiesto non è già stato computato come esecuzione della pena; l'omissione di tali elementi rende probabile il rigetto e l'eventuale condanna al pagamento delle spese.

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