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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16690/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Matera relativa a rideterminazione delle pene, deducendo: (1) violazione per doppia giudicazione (ne bis in idem) ai sensi dell'art. 669 c.p.p., lamentando che le sentenze n. 1409/2023 del Tribunale di Castrovillari e n. 1061/2023 del Tribunale di Matera hanno in parte accertato la stessa condotta di ricettazione relativa alla targa BV961PB e che il giudice dell'esecuzione non ha adeguatamente motivato se la locuzione "anch'essa" si riferisse anche alla targa; (2) errata decisione sulla revoca della sospensione condizionale della pena: il cumulo delle precedenti condanne (sentenze 875/2016 e 377/2018) non supererebbe i due anni, configurando una fattispecie di recidiva facoltativa (art. 168 c.p.), per la quale sarebbe spettato al giudice della cognizione decidere sull'eventuale revoca e non al giudice dell'esecuzione o alla Procura.

La decisione

La Corte ha accolto in parte il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto fondato che il giudice dell'esecuzione non ha adeguatamente motivato in ordine alla riferibilità della parola "anch'essa" e, dunque, non ha valutato compiutamente la possibile sovrapposizione degli oggetti materiali delle due condanne (rischio di bis in idem). Ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale di Matera per una rinnovata valutazione conforme ai principi di diritto sull'art. 669 c.p.p. Sul secondo motivo ha invece rigettato il ricorso: ha confermato la legittimità dell'operato del Pubblico Ministero e del giudice dell'esecuzione in presenza di una revoca di diritto prevista ex lege (art. 168 c.p.), rilevando che, in tali ipotesi, il PM può porre la pena direttamente in esecuzione e chiedere al giudice dell'esecuzione la declaratoria prevista.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    norma invocata quale motivo di cassazione per vizi di motivazione e violazioni di legge nella sentenza impugnata

  • art. 669 c.p.p.

    regola il fenomeno del ne bis in idem tra sentenze irrevocabili; la Corte ha richiamato l'obbligo di verifica della sovrapposizione delle condotte e di motivazione concreta del giudice dell'esecuzione

  • art. 648 c.p.

    norma del codice penale sul reato di ricettazione; le sentenze di merito contestate hanno applicato tale norma in relazione agli oggetti materiali (targa e strumenti)

  • art. 649 c.p.p.

    richiamato tra le norme procedurali pertinenti alla materia dell'incidente di esecuzione e alla valutazione dei giudicati

  • art. 168 c.p.

    disciplina la revoca della sospensione condizionale della pena; la Corte ha distinguido tra i casi in cui la revoca e' obbligatoria ex lege (che legittimano il PM a esecuzione diretta) e quelli di revoca discrezionale spettanti al giudice della cognizione

  • art. 674 c.p.p.

    norma richiamata in relazione alla declaratoria che il giudice dell'esecuzione deve pronunciarsi su richiesta del pubblico ministero quando il PM ha posto la pena in esecuzione per revoca di diritto

  • art. 164 c.p.

    richiamata nel contesto delle conseguenze connesse alla revoca della sospensione condizionale

Massime di principio

  • Quando esistono più sentenze irrevocabili a carico della stessa persona occorre verificare se vi sia coincidenza dell'oggetto materiale della condotta: se sussiste sovrapposizione si configura il rischio di ne bis in idem ai sensi dell'art. 669 c.p.p.
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare espressamente in merito alla riconducibilità degli elementi materiali indicati nelle diverse sentenze (es. se una locuzione o un riferimento si applica anche a un determinato bene), perché la mancanza di motivazione può determinare annullamento e rinvio.
  • La revoca della sospensione condizionale prevista come effetto 'di diritto' dall'art. 168 c.p. legittima il Pubblico Ministero a porre la pena in esecuzione e a chiedere al giudice dell'esecuzione la dichiarazione prevista: in tali casi l'intervento del PM non è illegittimo e il giudice dell'esecuzione può da ciò desumere la revoca.
  • Se la revoca della sospensione è invece discrezionale (recidiva facoltativa), la decisione spetta al giudice della cognizione; è importante qualificare correttamente il caso concreto (obbligatorio vs facoltativo) per stabilire chi debba decidere sulla revoca.
  • In impugnazioni per presunto bis in idem, chi impugna deve indicare con chiarezza la coincidenza degli elementi costitutivi del reato tra le sentenze; il giudice dovrà puntualizzare la corrispondenza degli oggetti materiali e motivare la sua valutazione.
  • In caso di omissione motivazionale del giudice dell'esecuzione, la Corte può annullare con rinvio affinché sia compiuta una nuova valutazione conforme ai principi richiamati.

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