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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12490/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del GIP che, all'esito di applicazione della pena su richiesta delle parti, gli aveva applicato la pena per detenzione a fini di spaccio di 478 grammi di hashish. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta dovesse essere sussunta nell'ipotesi più lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, anziché nella fattispecie di cui al comma 4.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; nel caso dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, il sindacato è limitato alle ipotesi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione. Poiché tale evenienza non ricorreva nella specie, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base dell'applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    individua in modo tassativo i soli motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    fattispecie ritenuta applicabile nella sentenza impugnata per detenzione di stupefacente a fini di spaccio

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    invocato dal ricorrente come fattispecie più lieve applicabile al fatto contestato

  • art. 309/1990

    normativa in materia di stupefacenti richiamata nella decisione

  • Cassa delle ammende

    destinazione della somma dovuta dal ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è esperibile solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni ulteriore vizio di violazione di legge è inammissibile.
  • La censura di erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando la qualificazione adottata sia palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione; non è sufficiente una diversa lettura della medesima condotta.
  • Nel patteggiamento, il controllo di legittimità sulla sussunzione del fatto è particolarmente ristretto e non consente di rivalutare il merito della qualificazione in assenza di un evidente scarto tra imputazione e decisione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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