Cassazione Penale, Ordinanza n. 13884/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il quadro decisorio di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di rapina impropria, deducendo un unico motivo di violazione di legge penale per la mancata derubricazione del fatto in furto. Sosteneva, in sostanza, che la condotta non integrasse la rapina impropria e che dovesse essere riqualificata come furto. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era sostanzialmente una riproposizione di questioni già esaminate e disattese nei giudizi di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata; inoltre, il motivo mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove, inammissibile in sede di legittimità. La sentenza d'appello aveva valorizzato il compendio probatorio e, in particolare, la violenza esercitata verso il detentore del furgone per assicurarsi la fuga, ritenendo quindi corretta la qualificazione come rapina impropria.
Norme richiamate
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle prove, attività riservata al giudice di merito.
- La qualificazione del fatto come rapina impropria non può essere esclusa quando la violenza sia stata esercitata sulla persona offesa o sul detentore del bene per assicurarsi la fuga dopo la sottrazione.
- In sede di legittimità, il ricorso deve individuare specifici travisamenti o vizi logici della motivazione già sviluppata in appello; in difetto, la censura è inammissibile.
Come è indicizzato
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