Cassazione Penale, Ordinanza n. 28713/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando di fatto la condanna pronunciata in appello per il delitto di evasione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna per evasione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione del diritto di difesa, assumendo che non fosse stata data informazione del processo all'avv. Roberto Iacoponi, indicato come suo difensore di fiducia nel diverso procedimento nel quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, la cui inosservanza aveva originato l'imputazione odierna di evasione. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché sostanzialmente ripetitivi di censure già valutate dai giudici di merito e comunque generici, in quanto non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
È il titolo di reato per cui è stata pronunciata la condanna confermata in appello e oggetto del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza è generica e, quindi, inammissibile quando non indica puntualmente le ragioni per cui la motivazione di merito sarebbe erronea o incongrua rispetto ai rilievi difensivi.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali può essere accompagnata dalla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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