Cassazione Penale, Ordinanza n. 35501/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l’unico motivo era aspecifico e non autosufficiente: il ricorrente non si era confrontato con le ragioni della decisione d’appello, non aveva allegato l’ordinanza contestata e aveva formulato in modo generico la censura di carenza motivazionale. Lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la decisione della Corte d’appello di Venezia lamentando la violazione dei propri diritti difensivi per il mancato rinvio del procedimento, che gli avrebbe consentito di presentare un’istanza ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. Ha inoltre dedotto una sostanziale carenza motivazionale sul punto in entrambi i provvedimenti impugnati. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso non riportava né contestava specificamente le argomentazioni della Corte d’appello sul mancato rinvio, non allegava l’ordinanza censurata e non individuava adeguatamente i provvedimenti e le ragioni della carenza motivazionale denunciata.
Norme richiamate
L’unico motivo di ricorso proposto è totalmente aspecifico e non autosufficiente, avendo il ricorrente lamentato la violazione dei propri diritti difensivi in ordine all’omesso rinvio del procedimento per poter proporre una istanza ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., senza tuttavia richiamare le argomentazioni spese dalla Corte di appello sul punto (da ritenere viziate o erronee in diritto) o allegare l’ordinanza contestata a supporto della propria argomentazione ed argomentando specificamente sul punto, ricadendo in una evidente genericità della censura;
La Corte non enuncia un’interpretazione sostanziale dell’art. 599-bis c.p.p.; rileva che la doglianza relativa al mancato rinvio per presentare l’istanza prevista da tale norma è inammissibile se non si confronta specificamente con le motivazioni della Corte d’appello e non supporta la censura con l’ordinanza contestata.
Massime di principio
- È inammissibile per aspecificità il motivo di ricorso per cassazione che denuncia la violazione dei diritti difensivi senza confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata che affrontano la questione.
- La censura relativa a un provvedimento processuale deve essere specificamente argomentata e, quando necessario a sostenerla, supportata dall’allegazione dell’atto contestato; una generica denuncia di carenza motivazionale, priva di puntuale riferimento alle ragioni del giudice, non soddisfa i requisiti di specificità e autosufficienza.
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