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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39761/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso verteva su vizi di motivazione relativi all'affermazione di responsabilità (in particolare alla determinazione dell'imponibile IVA basata sulle comunicazioni annuali ai sensi dell'abrogato art. 8-bis del d.P.R. n. 322/1988 e alla valutazione dei costi), sul profilo psicologico del reato, sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), con richiamo a un apparente contrasto tra motivazione e dispositivo nella sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto inammissibili le censure che riproponevano valutazioni di merito già compiute dai giudici di merito, confermando che la Corte d'appello aveva motivato congruamente la determinazione dell'IVA omessa e la valutazione del profilo psicologico. Tuttavia il ricorso è stato accolto quanto al vizio collegato alla sospensione condizionale della pena: la Corte d'appello ha confermato il diniego senza motivare adeguatamente l'eventuale prevalenza del dispositivo sulla motivazione quando dispositivo e motivazione erano contestuali. Di fatto, però, poiché il reato residuo contestato è nel frattempo estinto per prescrizione, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la revoca della confisca.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5

    L'articolo è stato invocato in relazione al reato fiscale contestato (omessa dichiarazione IVA); la Corte ha ritenuto provata la consumazione per l'annualità 2012 e congrua la determinazione dell'IVA omessa

  • d.P.R. n. 322 del 1988, art. 8-bis (abrogato)

    La parte imputava alla ricostruzione dell'imponibile l'uso esclusivo delle comunicazioni annuali ai sensi di tale norma; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura in quanto la determinazione dell'IVA omessa risultava adeguata dalle risultanze dibattimentali

  • codice penale, art. 163

    Norma sulla sospensione condizionale della pena: la prima sentenza di merito sembrava riconoscere i presupposti per il beneficio nella motivazione ma non nel dispositivo; la Corte di cassazione ha ritenuto errata la mancata valutazione giustificata da parte della Corte d'appello quando dispositivo e motivazione erano contestuali

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019 (Pelusi)

    Principio secondo cui, se dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente, è legittimo interpretare o integrare il dispositivo sulla base della motivazione; la Corte ha richiamato tale principio per censurare la Corte d'appello che non ha motivato la prevalenza del dispositivo

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere una rivalutazione di merito: le censure che ripropongono valutazioni probatorie già compiute dai giudici di merito sono inammissibili
  • Quando dispositivo e motivazione sono contenuti in un unico atto pubblicato contestualmente, il dispositivo può essere interpretato o integrato alla luce della motivazione; la Corte d'appello che intenda ritenere invece prevalente il dispositivo deve fornire specifica e convincente motivazione
  • La presenza di un contrasto tra motivazione e dispositivo può legittimare l'annullamento della decisione sul punto, salvo che intervenuta prescrizione sopravvenga a rendere ininfluente il rinvio
  • L'estinzione del reato per prescrizione può comportare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la revoca di misure patrimoniali (es. confisca) connesse al reato estinto
  • Nelle ipotesi di sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) il giudice deve esprimere chiaramente sia nella motivazione sia nel dispositivo la valutazione dei presupposti e della prognosi di non recidiva

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