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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11728/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna d'appello è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche. I motivi investivano il giudizio di responsabilità, l'elemento soggettivo del dolo, la valutazione delle prove, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la sospensione condizionale della pena. La Corte rileva che le doglianze erano in parte riproduttive di censure già esaminate nei gradi di merito, in parte dirette a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, e comunque generiche perché non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 316-ter c.p.

    Individua il reato oggetto della condanna confermata in appello e del ricorso per cassazione.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il cui mancato riconoscimento è stato impugnato.

  • art. 163 c.p.

    Richiamato con riferimento alla sospensione condizionale della pena, oggetto di censura nel ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga in modo meramente reiterativo censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando è generico, ossia quando non si misura specificamente con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieIndebita compensazioneImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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