Cassazione Penale, Ordinanza n. 10761/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 20 marzo 2025. Un ricorrente ha dedotto un unico motivo, censurando la correttezza della motivazione a fondamento dell'affermazione di responsabilità, soprattutto con riferimento al valore probatorio delle dichiarazioni dei correi; ha inoltre proposto un secondo motivo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. L'altro ricorrente ha proposto personalmente il ricorso e ha rilasciato al difensore una procura speciale limitata al deposito dell'atto, con conseguente eccezione di inammissibilità per difetto di sottoscrizione da parte di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Quanto al primo ricorso, il primo motivo è stato ritenuto non deducibile perché meramente reiterativo delle doglianze già proposte in appello e già disattese dalla Corte territoriale, quindi non specifico; il secondo motivo sulle attenuanti generiche è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, perché la motivazione di merito era congrua e priva di evidenti illogicità. Quanto al secondo ricorso, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 613 c.p.p., poiché il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'albo speciale, mentre qui era stato proposto personalmente dalla ricorrente con procura al difensore limitata al deposito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Suprema Corte
Il ricorso per cassazione è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione; la sottoscrizione personale del ricorrente non sana il vizio, neppure se è conferita procura speciale al solo deposito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo che si limiti a riproporre senza critica specifica le doglianze già esaminate e respinte in appello è inammissibile perché difetta di specificità.
- La censura sulla valutazione di merito delle dichiarazioni dei correi non è ammissibile quando si risolve in una mera diversa lettura del compendio probatorio, senza evidenziare illogicità manifeste della motivazione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione e non richiede che il giudice di merito esamini analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dalla parte, senza sottoscrizione di un avvocato iscritto all'albo speciale, è affetto da vizio insanabile che comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ove disposta dalla Corte.
Come è indicizzato
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