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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24726/2013 del 04/11/2013

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al ricorrente (proprietari danneggiati)

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto al Tribunale di Firenze il risarcimento di euro 3.704, oltre rivalutazione e interessi, per i danni arrecati al loro appartamento da lavori eseguiti nei locali sottostanti dalla New Edile Società Cooperativa, su commissione della società costruttrice e materialmente dall’impresa individuale resistente. Avevano inoltre domandato il rimborso delle spese dell’accertamento tecnico preventivo già svolto: euro 1.520,48 per la consulenza tecnica d’ufficio ed euro 883,81 per il consulente tecnico di parte. L’impresa esecutrice aveva chiamato in causa la propria assicurazione. Con ordinanza del 2 ottobre 2012, il Tribunale aveva declinato la competenza per valore in favore del Giudice di pace di Firenze, escludendo che le spese dell’accertamento tecnico preventivo dovessero sommarsi alla somma richiesta a titolo risarcitorio. I danneggiati hanno proposto regolamento di competenza, sostenendo che tali spese, dovendo essere richieste con autonoma domanda nel giudizio di merito, concorrono alla determinazione del valore della causa; hanno inoltre contestato la rilevanza dell’importo indicato ai fini del contributo unificato. Il resistente si è opposto. Il testo disponibile si interrompe prima della conclusione dell’argomentazione della Corte e non riporta il dispositivo.

La decisione

La Corte afferma che l’orientamento tradizionale deve essere confermato e sviluppa la ragione secondo cui le spese dell’accertamento tecnico preventivo non sono liquidate nel procedimento che lo dispone, ma possono essere richieste con domanda nel giudizio di merito; poiché costituiscono oggetto di domanda, devono essere considerate ai fini del valore della causa secondo l’art. 10 c.p.c. La Corte precisa inoltre che lo svolgimento dell’accertamento preventivo davanti a un determinato giudice, senza contestazioni sulla competenza in quella fase, non consolida la competenza per il successivo giudizio di merito. Il testo fornito termina prima della statuizione conclusiva e non consente di determinare con certezza l’esito formale del regolamento, il giudice eventualmente indicato come competente né la decisione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 10 c.p.c.

    Quanto si è notato sottende che, quando si inizia il giudizio di merito il problema della competenza sull’azione di merito si pone ex novo e si pone secondo la regola che presiede all’individuazione del valore della domanda, siccome espressa dall’art. 10 c.p.c.

    Ai fini della competenza per valore, le spese dell’accertamento tecnico preventivo richieste con autonoma domanda nel giudizio di merito concorrono al valore della domanda.

  • art. 38 c.p.c.

    L’omessa rilevazione dell’incompetenza (derogabile od inderogabile) da parte del giudice o l’omessa proposizione della relativa eccezione ad opera delle parti nel procedimento cautelare “ante causam” non determina il definitivo consolidamento della competenza in capo all’ufficio adito anche ai fini del successivo giudizio di merito, non operando nel giudizio cautelare il regime delle preclusioni relativo alle eccezioni e al rilievo d’ufficio dell’incompetenza, stabilito dall’art. 38 cod. proc. civ., in quanto applicabile esclusivamente al giudizio a cognizione piena.

    Le preclusioni in materia di incompetenza previste dall’art. 38 c.p.c. operano nel giudizio a cognizione piena e non nel procedimento cautelare ante causam; la competenza del successivo giudizio di merito deve quindi essere determinata autonomamente.

  • art. 669 octies c.p.c.

    Ne consegue che il giudizio proposto ai sensi degli artt. 669 octies e – novies cod. proc. civ., all’esito della fase cautelare ante causam, può essere validamente instaurato davanti al giudice competente, ancorché diverso da quello della cautela.

    Il giudizio di merito successivo alla fase cautelare può essere instaurato davanti al giudice competente per il merito, anche se diverso da quello adito per la cautela.

  • art. 669 novies c.p.c.

    Ne consegue che il giudizio proposto ai sensi degli artt. 669 octies e – novies cod. proc. civ., all’esito della fase cautelare ante causam, può essere validamente instaurato davanti al giudice competente, ancorché diverso da quello della cautela.

    La competenza per il giudizio di merito successivo alla fase cautelare non resta vincolata alla competenza del giudice che ha trattato la cautela.

Massime di principio

  • Le spese sostenute per l’accertamento tecnico preventivo non sono liquidate dal giudice nell’ambito del procedimento che lo dispone, ma possono essere richieste con apposita domanda nel giudizio di merito; proprio perché oggetto di domanda, concorrono alla determinazione del valore della causa ai fini della competenza per valore.
  • La competenza del giudice che ha trattato un procedimento cautelare o un accertamento tecnico preventivo non si consolida per il successivo giudizio di merito: la competenza su quest’ultimo va determinata autonomamente, senza vincolo derivante dalla fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civile

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