Cassazione Civile, Ordinanza n. 00801/2025 del 12/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha richiesto alla società il pagamento dell'imposta di registro dovuta per la registrazione di una sentenza della Corte d'Appello di Napoli resa in un giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio e di occupazione legittima. La società aveva contestato l'assoggettamento dell'atto alla tassazione proporzionale del 3%, sostenendo che dovesse applicarsi l'aliquota dell'1%. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso, ritenendo corretta la tassazione all'1%. La CTR, invece, aveva accolto l'appello dell'Agenzia, qualificando la sentenza come pronuncia di condanna, e aveva quindi ritenuto applicabile il 3%. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 8, lett. b) e c), d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che la sentenza in questione non fosse una sentenza di condanna ma di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, con conseguente imponibilità all'1%.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso perché formulato come denuncia di violazione di legge e non come richiesta di nuovi accertamenti di fatto, e lo ha accolto nel merito. Ha ribadito l'orientamento secondo cui la sentenza resa all'esito dell'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio e di occupazione legittima, che accerti l'esatto ammontare dell'indennità e ordini il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti, non ha natura di condanna ma di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale. Ne consegue l'applicazione dell'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1% ex art. 8, lett. c), Tariffa parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario del contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata prospettata come violazione di legge, quindi ammissibile perché non diretta a sollecitare nuovi accertamenti di fatto.
art. 8, lett. b), d.P.R. n. 131 del 1986
Richiamato come parametro invocato dall'Ufficio per sostenere l'assoggettamento al 3% delle sentenze di condanna.
art. 8, lett. c), d.P.R. n. 131 del 1986
Ritenuto applicabile alla sentenza che, nel giudizio di opposizione alla stima, accerta l'indennità dovuta e dispone il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti, qualificandola come pronuncia di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale soggetta all'1%.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, la qualificazione della sentenza deve avvenire in base al contenuto effettivo della decisione e alla funzione concreta del comando, non alla sola formula utilizzata dal giudice.
- La sentenza resa all'esito dell'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio o di occupazione legittima, quando si limita ad accertare l'esatto ammontare dell'indennità e a disporre il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti, non integra una condanna al pagamento in favore dell'espropriato.
- In tale ipotesi, l'ordine di deposito ha natura accessoria e strumentale rispetto al procedimento espropriativo e tutela esigenze del procedimento e di eventuali terzi creditori, non costituendo il bene della vita attribuito al creditore espropriato.
- Ai fini dell'imposta di registro, le pronunce di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale rientrano nel regime dell'art. 8, lett. c), della Tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 131 del 1986, con applicazione dell'aliquota dell'1%.
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