Cassazione Penale, Ordinanza n. 04102/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente, ristretto in espiazione di una pena detentiva residua con fine pena indicato al 11/12/2027, impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato sia la richiesta principale di affidamento in prova al servizio sociale sia quella subordinata di semilibertà. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, contestando il mancato accoglimento delle misure alternative. La Corte rileva però che le censure sono formulate in modo generico, sostanzialmente confutativo e orientato a ottenere una nuova valutazione del merito, già compiutamente esaminato dal giudice di sorveglianza; inoltre i prospettati travisamenti non risultano dal provvedimento impugnato.
Norme richiamate
Non citato espressamente nel testo; la decisione riguarda comunque misure alternative alla detenzione, valutate secondo discrezionalità del giudice di sorveglianza e finalità rieducativa.
Non citato nel testo; non rilevante nella motivazione riportata.
Massime di principio
- La concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza, che deve verificare, senza automatismi, la meritevolezza del condannato e l'idoneità del beneficio a favorirne il reinserimento sociale.
- Il ricorso per cassazione contro il diniego di misure alternative non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito: le censure devono confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza impugnata e non possono limitarsi a deduzioni generiche o meramente confutative.
- Le deduzioni di travisamento sono inammissibili quando non trovano riscontro nel contenuto del provvedimento impugnato.
- Ai fini dell'affidamento in prova, possono rilevare negativamente le informazioni di polizia, l'assenza di elementi che attestino l'effettiva assimilazione di schemi comportamentali compatibili con la vita in comunità e la persistenza di un concreto pericolo di recidiva.
- Ai fini della semilibertà, è legittimo valorizzare l'assenza di significativi progressi trattamentali e la limitata durata dell'esecuzione già scontata rispetto alla pena complessiva.
Come è indicizzato
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