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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14634/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità del motivo. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una persona condannata in primo grado e in appello per avere omesso di comunicare la sopravvenuta sottoposizione agli arresti domiciliari, così continuando a percepire indebitamente il reddito di cittadinanza. Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo del difensore, è stata dedotta unicamente la mancanza di motivazione della sentenza di appello. La Corte rileva che il motivo è generico e aspecifico, perché si limita a denunciare un deficit motivazionale senza confrontarsi con l’argomentazione posta a base della condanna.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 2, D.L. 4/2019

    La norma è richiamata come base della condanna per l’omessa comunicazione di una circostanza rilevante ai fini della percezione del reddito di cittadinanza, con conseguente indebito mantenimento del beneficio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non risulti l’assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all’inammissibilità presuppone la mancanza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 2, n. 17281 dell'08/01/2019, Delle Cave

    È citata per il principio di inammissibilità del ricorso aspecifico, non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli

    È richiamata in motivazione a sostegno del dovere di specificità dei motivi di ricorso e della necessità di confrontarsi con il ragionamento decisorio.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolve in una generica denuncia di mancanza di motivazione, senza un effettivo confronto con il percorso argomentativo della sentenza impugnata.
  • L’aspecificità del motivo ricorre quando il ricorrente non indica in che modo e per quali ragioni la motivazione della decisione di merito sarebbe viziata, limitandosi ad affermazioni assertive.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende opera salvo che risulti l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • La previsione sanzionatoria dell’art. 616 c.p.p. va applicata tenendo conto del criterio elaborato dalla Corte costituzionale, che esclude la condanna alla Cassa delle ammende solo quando emerga che il ricorso è stato proposto senza colpa.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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